Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 233 del 18-10-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in attuazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968, sono state determinate le nuove retribuzioni giornaliere per gli operai agricoli a tempo determinato valide per il 1993 ai fini contributivi e previdenziali e per il calcolo delle prestazioni. Poiché dal 1 giugno 1993 è aumentata di un punto percentuale l'aliquota IVS a carico di lavoratori e datori di lavoro, vengono distinte due tabelle di contributi integrativi volontari: una per il periodo 1.1.1993-31.5.1993 e una per il periodo 1.6.1993-31.12.1993. I contributi integrativi devono essere versati dagli operai agricoli a tempo determinato, dai compartecipanti familiari e dai piccoli coloni; per gli operai a tempo indeterminato, invece, il calcolo va effettuato direttamente dalle Sedi sulle retribuzioni effettivamente percepite.

Nuove retribuzioni giornaliere 1993 per operai agricoli a tempo determinato e contributi integrativi

Nuove retribuzioni giornaliere 1993 per operai agricoli a tempo determinato

La circolare illustra gli effetti dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con i quali sono state determinate le retribuzioni giornaliere valide per il 1993 per gli operai agricoli a tempo determinato. Tali valori rilevano ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali e per la determinazione della misura delle prestazioni.

Retribuzioni medie provinciali

Le Sedi possono utilizzare la tabella allegata per individuare le retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli a tempo determinato nelle province interessate all'applicazione dei decreti ministeriali pubblicati nella G.U. n. 165 del 16 luglio 1993. La circolare riporta quindi i valori medi provinciali da assumere come base di riferimento per i calcoli contributivi.

Effetti dell'aumento dell'aliquota IVS dal 1 giugno 1993

La circolare segnala che l'art. 10, comma 2, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto, a decorrere dal 1 giugno 1993, l'aumento di 1 punto percentuale delle aliquote contributive per l'assicurazione obbligatoria I.V.S. a carico sia degli operai agricoli sia dei datori di lavoro. In conseguenza di tale variazione normativa, gli importi dei versamenti integrativi per il 1993 sono stati distinti in due periodi temporali.

Contributi integrativi volontari e periodi di riferimento

Per il 1993 sono state predisposte due tabelle separate:

  • all. 2: contributi integrativi volontari relativi al periodo dal 1.1.1993 al 31.5.1993;
  • all. 3: contributi integrativi volontari relativi al periodo dal 1.6.1993 al 31.12.1993.

La circolare precisa che tali importi coincidono con quelli dei contributi obbligatori in vigore nei periodi cui i versamenti integrativi si riferiscono.

Soggetti obbligati al versamento

La circolare richiama quanto già chiarito al punto 4 della circolare n. 1308 R.C.V. dell'11 maggio 1985: i contributi integrativi risultanti dalle tabelle devono essere versati dagli operai agricoli a tempo determinato, dai compartecipanti familiari e dai piccoli coloni.

Operai a tempo indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il meccanismo è diverso: le Sedi devono determinare direttamente l'importo dei contributi integrativi sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite. Ai fini del calcolo, le retribuzioni possono essere desunte dalle certificazioni annuali del Servizio C.A.U. e dagli eventuali modelli ACC.1/OTI - Sost. allegati alle domande di integrazione.

Allegati e riferimenti richiamati

La circolare richiama espressamente:

  • l'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488;
  • l'art. 10, comma 2, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  • la circolare n. 1308 R.C.V. dell'11 maggio 1985.

Gli allegati menzionati sono:

  • all. 1: tabella delle retribuzioni medie provinciali;
  • all. 2: tabella dei contributi integrativi per il periodo 1.1.1993-31.5.1993;
  • all. 3: tabella dei contributi integrativi per il periodo 1.6.1993-31.12.1993.

Punti principali

Determinazione delle retribuzioni giornaliere 1993

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato i decreti previsti dall'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con cui sono state fissate le nuove retribuzioni giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno 1993. Tali valori servono per il calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali e per la determinazione della misura delle prestazioni. Le Sedi possono rilevare le retribuzioni medie provinciali dalla tabella allegata (all. 1).

Contributi integrativi e modifica delle aliquote IVS

Sulla base delle nuove retribuzioni medie provinciali sono stati calcolati gli importi dei versamenti integrativi relativi al 1993. La circolare segnala che l'art. 10, comma 2, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto dal 1 giugno 1993 l'aumento di 1 punto percentuale delle aliquote contributive per l'assicurazione obbligatoria I.V.S. a carico sia degli operai agricoli sia dei datori di lavoro. Per questo motivo sono state predisposte due tabelle distinte: all. 2 per il periodo 1.1.1993-31.5.1993 e all. 3 per il periodo 1.6.1993-31.12.1993.

Soggetti tenuti al versamento

La circolare richiama quanto precisato nella circolare n. 1308 R.C.V. dell'11 maggio 1985: i contributi integrativi risultanti dalle tabelle devono essere versati dagli operai agricoli a tempo determinato, dai compartecipanti familiari e dai piccoli coloni. Per tali soggetti gli importi dei contributi integrativi coincidono con quelli dei contributi obbligatori vigenti nei periodi di riferimento.

Operai agricoli a tempo indeterminato

Per gli operai a tempo indeterminato le Sedi devono calcolare direttamente l'importo dei contributi integrativi sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite. Tali retribuzioni possono essere desunte dalle certificazioni annuali del Servizio C.A.U. e dagli eventuali modelli ACC.1/OTI - Sost. allegati alle domande di integrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.