Sentenza del 09/03/2017 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA detratta, pari a 35.000.000 di lire, relativa a due fatture del 31 maggio 2001 emesse dalla Eredi G. T. S.a.s. L'Ufficio riteneva le fatture riferite a operazioni inesistenti o comunque non provate, sulla base della descrizione estremamente generica dei servizi, del mancato versamento dell'IVA da parte della società emittente, della coincidenza dell'amministratore e della sede delle due società. La contribuente sosteneva inoltre che il mancato pagamento fosse dipeso da compensazione con precedenti rapporti di credito e debito. L'Agenzia eccepiva anche l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale della Calabria ha ritenuto ammissibile l'appello, affermando che nel processo tributario anche la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado può soddisfare l'onere di specificità dei motivi. Nel merito, ha però ritenuto sufficienti gli elementi presuntivi raccolti dall'Ufficio per considerare inesistenti le operazioni fatturate e legittimo il recupero dell'IVA detratta. L'affermazione della contribuente sulla compensazione non è stata provata. L'appello è stato quindi rigettato, con conferma della sentenza di primo grado, condanna della società al pagamento di 5.325 euro di spese di lite, oltre accessori, e obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992
L'onere di specificità dei motivi di impugnazione nel processo tributario
La riproposizione in appello delle argomentazioni già formulate in primo grado può essere sufficiente a rispettare l'onere di specificità dei motivi, purché consenta di individuare le ragioni della contestazione della sentenza impugnata.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
In caso di rigetto integrale dell'appello, il giudice deve accertare l'obbligo dell'impugnante di versare un ulteriore contributo unificato dello stesso importo di quello originariamente dovuto.
Principio in materia di fatture per operazioni inesistenti e detrazione IVA
La detrazione dell'IVA può essere recuperata quando l'Amministrazione fornisce elementi gravi, precisi e concordanti dai quali risulti, anche presuntivamente, che le operazioni fatturate non sono effettive. La genericità delle fatture, il mancato versamento dell'imposta da parte dell'emittente e i rapporti organizzativi comuni tra le società possono concorrere a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
Massime di principio
- La mancata corresponsione dell'IVA da parte del fornitore, da sola, non dimostra necessariamente l'inesistenza dell'operazione, ma può assumere valore presuntivo se accompagnata da ulteriori elementi concordanti.
- Le fatture devono descrivere in modo sufficientemente preciso natura, qualità, quantità e riferimenti delle prestazioni; descrizioni generiche, soprattutto per importi elevati, indeboliscono la prova della reale esecuzione.
- Quando fornitore e cliente condividono amministratore, sede o altri legami organizzativi, è opportuno conservare una documentazione particolarmente dettagliata dell'effettività delle prestazioni.
- Chi deduce che il pagamento sia avvenuto mediante compensazione deve dimostrarlo con documenti idonei, quali accordi, scritture contabili, estratti conto e registrazioni coerenti.
- Nel processo tributario la riproposizione delle difese di primo grado può rendere ammissibile l'appello, ma è comunque necessario contestare in modo comprensibile le ragioni della decisione impugnata.
- In presenza di una ricostruzione presuntiva dell'Amministrazione fondata su più indizi concordanti, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata dell'effettività dell'operazione e della legittimità della detrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mar 2017Sentenza del 09/03/2017 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 9 mar 2017Sentenza del 09/03/2017 n. 189 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 9 mar 2017Sentenza del 09/03/2017 n. 195 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 9 mar 2017Sentenza del 09/03/2017 n. 992 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 9 mar 2017Sentenza del 09/03/2017 n. 11417 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mar 2017Sentenza del 09/03/2017 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →