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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23396/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento con iscrizione a ruolo relativa alla TARSU 2011. Il ricorso era stato respinto in primo grado dalla CTP di Caserta e poi in appello dalla CTR di Napoli. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma, prima della decisione sul merito del ricorso, ha depositato memoria comunicando che la controversia era stata definita con transazione stragiudiziale conclusa con il Comune di Marcianise.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto dell'intervenuta transazione stragiudiziale tra la società ricorrente e il Comune di Marcianise. Di conseguenza ha dichiarato cessata la materia del contendere. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando l'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, in ragione delle specifiche ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la definizione del giudizio è intervenuta per cessazione della materia del contendere e non per rigetto integrale dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    La disposizione è richiamata solo come fonte dell'introduzione del meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo, ma la Corte ne esclude l'operatività nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente comunica e documenta l'intervenuta transazione stragiudiziale della lite, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica automaticamente in ogni ipotesi di definizione sfavorevole del giudizio, ma presuppone un effettivo rigetto integrale dell'impugnazione; ove il giudizio si chiuda per cessazione della materia del contendere, tale presupposto non ricorre.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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