Sentenza del 25/10/2016 n. 2806 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contenzioso tributario - argomentazioni contrastanti - impossibilità di comprendere la ratio decidendi - vizio di contraddittorietà - consegue - inversione ricorrente-resistente - errore materiale - è tale - procedura di correzione - art. 287, c.p.c. - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl vizio di contraddittorietà è stato escluso. Le inesattezze sono state qualificate come errori materiali, emendabili mediante il procedimento di correzione previsto dall'art. 287 c.p.c., e non attraverso l'impugnazione per contraddittorietà della motivazione. La sentenza richiamata è la Cass. n. 13318/2015.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata dedotta la contraddittorietà della motivazione, poiché il giudice aveva dapprima affermato l'infondatezza dell'appello e successivamente lo aveva accolto parzialmente, invertendo inoltre le qualifiche di ricorrente e resistente. La Corte ha ritenuto che tali imprecisioni non integrassero un vizio di motivazione quando, dalla lettura complessiva della sentenza, fosse comunque chiara la volontà del giudice e comprensibile la ratio decidendi.
Norme richiamate
Art. 287 c.p.c.
Gli errori materiali o di calcolo contenuti nella sentenza, comprese le inesattezze nell'indicazione delle parti o nel dispositivo, devono essere corretti mediante l'apposito procedimento di correzione quando non incidono sulla reale volontà decisoria del giudice.
Massime di principio
- La motivazione è contraddittoria solo quando contiene argomentazioni incompatibili tali da rendere impossibile individuare la ratio decidendi e l'effettivo contenuto della decisione.
- Se la sentenza contiene indicazioni errate o invertite, ma la volontà del giudice è ricostruibile con certezza attraverso la lettura complessiva del provvedimento, si tratta normalmente di errore materiale.
- Gli errori materiali devono essere fatti valere, di regola, mediante il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., anziché con un'impugnazione fondata sul vizio di motivazione.
- La valutazione deve concentrarsi sull'effettivo significato complessivo della sentenza e non su una singola frase isolata o su un'imprecisione formale.
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