Sentenza n. 1144/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - del bando della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie dei presidi ospedalieri e delle R.S.A. degli enti sanitari regionali, del disciplinare, del capitolato e dell’allegato “D” del lotto 2, nelle parti di interesse; - degli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi inclusi la determina di indizione n. 38 del 22.5.2026 ed il verbale di seduta della commissione tecnica prot. n. 554984 del 24.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, disciplinare, capitolato e atti connessi della procedura aperta per la gestione delle camere mortuarie, limitatamente al lotto 2
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha impugnato gli atti della gara deducendo che la stima del costo annuale della manodopera per il lotto 2, pari a 353.000 euro, fosse sottodimensionata e rendesse impossibile formulare un’offerta sostenibile, anche in considerazione dell’obbligo di applicare la clausola sociale prevista dal capitolato. L’Azienda ha sostenuto di aver calcolato il costo sulla base degli elenchi del personale trasmessi dalla stessa ricorrente, quale appaltatore uscente, nel dicembre 2025.
La decisione
Nel corso del giudizio il TAR ha disposto l’acquisizione dei prospetti del personale impiegato nei presidi interessati dalla gara in corso e da quella precedente. Esaminati i documenti, ATS Liguria ha ritirato in autotutela gli atti di gara con determinazione del 21 settembre 2026, riconoscendo di aver considerato per il lotto 2 un numero di lavoratori inferiore a quello effettivo e di aver quindi indicato costi della manodopera inferiori a quelli reali. Il ritiro ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato, sicché il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha compensato le spese, rilevando che l’errore era dipeso sia da inesattezze negli elenchi trasmessi dalla cooperativa sia dall’omesso accertamento, da parte dell’Amministrazione, dell’effettiva dislocazione del personale dopo la riorganizzazione sanitaria regionale. Ha tuttavia posto a carico di ATS Liguria il rimborso del contributo unificato, essendo l’Amministrazione virtualmente soccombente; ha respinto la richiesta dell’Azienda di esserne esonerata. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la caducazione in autotutela degli atti di gara realizza in via amministrativa il risultato utile che la ricorrente si prefiggeva di conseguire in sede giurisdizionale, risultando pienamente satisfattiva della pretesa fatta valere in giudizio.
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’eliminazione in autotutela degli atti impugnati realizza integralmente, in via amministrativa, il risultato utile perseguito dal ricorrente.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Come sancito dalla giurisprudenza, infatti, “L’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l’importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice stesso. Ne consegue che, da un lato, l’obbligazione del rimborso a carico del soccombente non necessita, ai fini della sua ottemperanza, dell’inserimento di una specifica statuizione nella sentenza e, dall’altro, che tale obbligazione grava sulla parte soccombente anche quando sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti”
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e non può essere compensato dal giudice; l’obbligo di rimborso permane anche quando le spese di lite sono compensate.
Massime di principio
- Se l’Amministrazione ritira in autotutela gli atti impugnati e tale ritiro soddisfa integralmente il risultato utile perseguito dal ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La compensazione delle spese di lite non esonera la parte virtualmente soccombente dall’obbligo di rimborsare il contributo unificato, che grava ex lege e non è rimesso alla potestà del giudice.
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