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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41269/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Equitalia impugnava la sentenza della C.T.R. Veneto che aveva accolto, in parte, il ricorso della cessionaria Levorato Marcevaggi contro tre cartelle di pagamento notificate originariamente a La Nuova Rapida S.r.l. e poi recapitate alla cessionaria dopo la cessione di un ramo d'azienda. La C.T.R. aveva ritenuto che il concessionario della riscossione avesse violato il "beneficium excussionis" non avendo previamente escusso il patrimonio della cedente prima di notificare le cartelle alla cessionaria, e aveva inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate. Equitalia deduceva che: (i) il beneficio di escussione opera nella fase esecutiva e non annulla per sé la validità della cartella di pagamento; (ii) la C.T.R. non aveva valutato correttamente gli elementi probatori forniti da Equitalia circa l'insufficienza del patrimonio della cedente (pignoramenti già esperiti, liquidazione, beni venduti che avevano fruttato poco); (iii) la sentenza era carente e contraddittoria nella motivazione; (iv) la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia era errata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia Nord e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice di merito per un nuovo esame, rilevando che: (a) il principio del "beneficium excussionis" attiene primariamente alla fase esecutiva e la sola notifica della cartella non determina automaticamente la nullità dell'atto; (b) la C.T.R. si è discostata dai principi consolidati della giurisprudenza secondo cui la violazione del beneficium excussionis non è un vizio intrinseco della cartella ma costituisce eccezione esecutiva; (c) la motivazione della C.T.R. è viziata nella parte dove afferma la presenza di un patrimonio della cedente sufficiente, senza considerare adeguatamente la documentazione dell'insufficienza prodotta da Equitalia; (d) la questione della legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate sollevata dalla cessionaria è stata ritenuta generica e dunque il motivo incidentale è inammissibile. La causa è rinviata per nuovo giudizio e la Corte ha posto a carico della parte che aveva proposto il ricorso principale le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14

    "1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti..."

    La Corte richiama che l'art.14 stabilisce la responsabilità del cessionario subordinata al beneficio della preventiva escussione del cedente; tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione formale del beneficium excussionis non rende automaticamente nulla la cartella di pagamento ma costituisce eccezione operante nella fase esecutiva. Se l'Amministrazione prova l'insufficienza del patrimonio del cedente, la responsabilità del cessionario opera nei limiti accertati.

  • D.Lgs. 30 settembre 1992, n. 546, art. 47

    Citato in motivazione per ricordare che l'eccezione relativa al beneficium excussionis può fondare la richiesta di sospensione dell'atto riscossivo; cioè la contestazione della mancata escussione è rimessa alla sede dell'esecuzione e alla possibilità di sospendere la riscossione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 49

    Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alle procedure di riscossione e notificazione; nella sentenza non è fornita una interpretazione estesa ma sono richiamate come parti della disciplina della riscossione coattiva.

  • Codice di procedura civile, art. 491

    Articolo evocato nel primo motivo; la Corte non sviluppa un'interpretazione estesa nel provvedimento ma il richiamo serve a contestare l'asserita natura esecutiva della sola notifica della cartella.

  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 22

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla presunta legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate; la Corte osserva che la legittimazione dell'Agenzia non sussiste automaticamente e va individuata su base giuridica specifica.

  • Codice di procedura civile, art. 102

    Citato nel ricorso incidentale in tema di litisconsorzio/legittimazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non supportata da un fondamento giuridico adeguato.

  • Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. U. n. 28709/2020; Cass. 27/05/2021 n. 14736; Cass. 24/04/2018 n. 10019)

    La Corte si è richiamata ai principi enunciati dalle Sezioni Unite e da successivi arresti: (i) la mancata preventiva escussione del cedente non comporta automaticamente la nullità della cartella; (ii) la relativa eccezione attiene all'esecuzione e può giustificare la sospensione dell'atto di riscossione; (iii) il discrimine sulla legittimazione passiva tra concessionario e Agenzia dipende dall'oggetto della contestazione (vizio proprio della cartella -> concessionario; fondatezza della pretesa -> Agenzia).

Massime di principio

  • Il "beneficium excussionis" riconosciuto all'art.14 D.Lgs.472/1997 riguarda principalmente la fase esecutiva: la semplice notifica della cartella, di per sé, non è sufficiente a dichiararne la nullità; la mancata escussione del cedente costituisce un'eccezione che va sollevata nell'ambito dell'esecuzione e può fondare la richiesta di sospensione della riscossione.
  • Se l'Amministrazione (o il concessionario) dimostra, con adeguata prova, l'insufficienza del patrimonio del cedente ad estinguere il credito, la responsabilità del cessionario può essere accertata nei limiti risultanti dall'accertamento; in mancanza di tali elementi probatori la cessionaria può ottenere tutela.
  • La valutazione sulla sufficienza o meno del patrimonio del cedente è questione di fatto riservata al giudice di merito: decisioni di legittimità che rilevino carenze motivazionali sulla valutazione probatoria comportano la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
  • Sulla legittimazione passiva: non è sempre necessaria la presenza dell'Agenzia delle entrate nel giudizio di impugnazione della cartella; occorre distinguere se si contesta un vizio proprio dell'atto di riscossione (concessionario legittimato) oppure la fondatezza della pretesa tributaria (in tal caso l'Agenzia è parte necessaria).
  • In procedimento di impugnazione della cartella è essenziale documentare e motivare adeguatamente sia i fatti che l'onere della prova (autosufficienza del ricorso, produzione degli atti probatori e loro valutazione), poiché la Cassazione corregge sia errori di diritto sia omissioni/contraddizioni nella motivazione di fatto.

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