Sentenza del 16/03/2017 n. 448 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Presupposti - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La S. S.p.A. ha contestato il recupero a tassazione di una quota del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relativo all'anno 2008, nonché i connessi effetti ai fini IRES e IRAP. L'Ufficio aveva escluso dai costi agevolabili quelli riferiti a dipendenti che, secondo la documentazione acquisita, non risultavano presenti presso lo stabilimento aziendale durante i periodi indicati come dedicati alla ricerca. La società sosteneva che l'attività di ricerca e sviluppo potesse essere svolta anche presso fornitori, clienti o altre aziende e che, pertanto, l'assenza dalla sede non escludesse l'agevolabilità dei costi. L'Amministrazione ha invece rilevato incongruenze tra le date dichiarate e la documentazione disponibile, risultando alcuni dipendenti impegnati in corsi non agevolabili o in missioni all'estero. La società non ha fornito prove specifiche e idonee a dimostrare l'effettivo svolgimento di attività di ricerca esterna da parte dei dipendenti interessati.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto i ricorsi riuniti. In autotutela l'Ufficio aveva parzialmente rideterminato la pretesa, riconoscendo la pertinenza dei progetti al cosiddetto decreto ricerca, ma mantenendo il recupero relativo ai costi del personale non adeguatamente documentati. In appello, la Commissione ha confermato che l'attività di ricerca e sviluppo può astrattamente essere svolta anche fuori dall'azienda, presso fornitori, clienti o altre sedi, ma ha ritenuto insufficiente la prova offerta dalla società circa l'impiego effettivo dei dipendenti in tali attività. È stato quindi confermato il recupero a tassazione di euro 1.002,47, riferito a costi per euro 10.024,71, oltre alle conseguenze fiscali e alle sanzioni già rideterminate dall'Ufficio. L'appello è stato respinto e la società è stata condannata al pagamento di euro 500,00 per le spese del grado.
Norme richiamate
Cosiddetto "decreto ricerca"
La sentenza applica i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa per il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, riconoscendo che i progetti possono rientrare nell'agevolazione, ma subordinando il riconoscimento dei singoli costi alla prova della loro effettiva pertinenza e riferibilità all'attività agevolata.
Principio dell'onere della prova a carico del contribuente
Il contribuente che richiede un credito d'imposta deve dimostrare con documentazione coerente e specifica la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione e l'effettivo sostenimento dei costi agevolabili. La mera possibilità astratta di svolgere ricerca presso soggetti esterni non è sufficiente.
Massime di principio
- L'attività di ricerca e sviluppo non deve necessariamente essere svolta presso la sede del contribuente: può essere realizzata anche presso fornitori, clienti o altre aziende.
- Quando i dipendenti risultano assenti dalla sede aziendale, il contribuente deve documentare in modo puntuale dove si trovavano, per quale progetto operavano, in quali date e quali attività di ricerca hanno effettivamente svolto.
- La documentazione deve essere coerente tra presenze, trasferte, ordini, rapporti tecnici, contratti, verbali, timesheet e risultati dell'attività; incongruenze temporali o documentali possono giustificare il recupero del credito.
- L'onere probatorio non è assolto da dichiarazioni generiche sulla necessità di collaborare con fornitori o clienti: occorrono elementi oggettivi e verificabili riferiti ai singoli dipendenti e alle singole attività.
- Anche se il progetto nel suo complesso è riconosciuto come attività di ricerca e sviluppo, singole voci di costo possono essere escluse se non è dimostrato il loro concreto collegamento con l'attività agevolata.
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