Sentenza del 06/07/2016 n. 5926 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Spese per interventi di riqualificazione energetica - Credito di imposta - Irrilevanza della natura soggettiva e dell'attività svolta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata disattesa. È stato riconosciuto che la detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico spetta anche alle società di gestione immobiliare, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa, tra cui la realizzazione di interventi ammessi, il sostenimento documentato delle spese e l'osservanza degli adempimenti richiesti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità, per una società soggetta a IRES e operante nel settore immobiliare, di usufruire della detrazione o del credito d'imposta previsto per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica. L'Amministrazione riteneva che l'agevolazione fosse riservata, in sostanza, a persone fisiche o a soggetti che utilizzassero direttamente gli immobili nell'esercizio di un'attività diversa dalla mera gestione immobiliare. La decisione ha invece valorizzato il dato oggettivo dell'esecuzione degli interventi agevolati, ritenendo irrilevanti sia la natura soggettiva del beneficiario sia l'attività concretamente svolta.
Norme richiamate
Disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica
L'agevolazione è collegata alla natura degli interventi e alle spese effettivamente sostenute, non esclusivamente alla qualifica soggettiva del beneficiario.
Normativa IRES
L'assoggettamento a IRES non impedisce, di per sé, l'accesso alle detrazioni o ai crediti d'imposta previsti per gli interventi di efficientamento energetico.
Massime di principio
- Per le agevolazioni energetiche occorre verificare anzitutto se l'intervento rientra tra quelli ammessi e se la spesa è documentata; la natura societaria del beneficiario non costituisce automaticamente una causa di esclusione.
- Anche una società di gestione immobiliare può beneficiare dell'agevolazione, salvo che la specifica norma applicabile preveda espressamente limitazioni soggettive o relative all'utilizzo dell'immobile.
- L'Amministrazione non può negare il beneficio sulla sola base dell'attività di locazione o gestione immobiliare, quando la disciplina agevolativa non introduce tale esclusione in modo chiaro.
- Restano essenziali il rispetto dei requisiti tecnici, temporali e procedurali, nonché la corretta conservazione della documentazione e l'eventuale presentazione delle comunicazioni richieste.
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