Cassazione Penale, Sentenza n. 23149/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro il decreto che disponeva la vendita del fabbricato di Siderno (confiscato per due terzi e in comproprietà con il Coluccio). Il Coluccio deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 627 c.p.p. e all'art. 48 comma 7-ter d.lgs. 159/2011 e alle norme civilistiche sulla divisione degli immobili. Sosteneva che: la Corte di Cassazione, nella precedente sentenza rescindente, aveva implicitamente escluso conguaglio a suo carico in relazione al progetto divisionale n.2; il fabbricato era divisibile e la CTU aveva predisposto progetti divisionali con conguagli; la somma di euro 95.000 indicata dal CTU doveva essere riconosciuta a suo favore (comprendendo spese per sanatoria, collaudo e accatastamento) e non poteva essere esclusa come risarcimento extracompetenziale; il Tribunale avrebbe travisato la CTU e non avrebbe motivato sulla richiesta di integrazione della CTU.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la sentenza rescindente della Cassazione aveva enunciato un principio di diritto ma non aveva stabilito fattualmente l'indivisibilità del bene; tuttavia il ricorrente non aveva interesse concreto alla declaratoria di divisibilità perché, nel giudizio di rinvio, aveva subordinato qualsiasi proposta di divisione al riconoscimento del conguaglio indicato dal CTU e non aveva presentato istanza di assegnazione esclusiva. La Corte ha confermato che il giudice di rinvio non è vincolato da obiter dictum o da valutazioni di fatto della Cassazione e che il CTU non poteva determinare un credito risarcitorio (95.000 euro) oltre il proprio mandato, essendo tali questioni da approfondire in apposito giudizio. Pertanto il Tribunale ha correttamente disposto la vendita dell'immobile, con le modalità del codice di procedura civile e previa sanatoria a spese di tutti i comproprietari, ai sensi dell'art. 48 del codice antimafia. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e a pagare una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), art. 48 comma 7 e comma 7-ter
Usato per giustificare la vendita del bene confiscato a cura dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati e sequestrati e per disporre che la vendita avvenga nel rispetto delle modalità del codice di procedura civile, previa sanatoria a spese di tutti i comproprietari. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle disposizioni antimafia in tema di gestione e realizzo dei beni confiscati.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa quale presunta norma violata; la Corte ha precisato che la sentenza rescindente aveva enunciato un principio di diritto che vincola il giudice di rinvio su quella questione di diritto, ma non vincola sulle valutazioni di fatto (es. determinazione di un credito). La censura generica sollevata ai sensi di questo articolo è stata ritenuta priva di specifico interesse e manifestamente infondata.
Codice di procedura civile
Indicato come criterio procedurale per la vendita e la ripartizione del ricavato della vendita dell'immobile (modalità esecutive e norme sulla divisione/assegnazione), compatibilmente con le disposizioni antimafia.
Massime di principio
- Distinguere fra principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità e valutazioni di fatto: il giudice di rinvio è vincolato dal principio di diritto ma non dalle osservazioni in fatto o dagli obiter dictum della Corte; quindi le questioni di fatto (es. esistenza e misura di un credito) possono essere riesaminate.
- Per ottenere tutela in sede di rinvio è necessario avere un interesse concreto e attuale: se il ricorrente, nel giudizio di rinvio, non propone soluzioni pratiche accettabili (es. non richiede l'assegnazione esclusiva e condiziona ogni proposta al riconoscimento di un conguaglio), non può poi lamentare l'assenza di pronunce sulla divisibilità del bene.
- La CTU ha un ambito d'intervento limitato al quesito affidatole: crediti o risarcimenti che escano dal suo incarico non possono essere definitivamente riconosciuti dal giudice sulla base della sola perizia, ma richiedono un giudizio specifico per l'accertamento del credito.
- Se un comproprietario condiziona l'accoglimento delle ipotesi di divisione al riconoscimento di un credito non riconosciuto o controverso e non ottiene il consenso degli altri partecipanti (o del terzo), il giudice può disporre la vendita e la ripartizione del ricavato secondo le regole applicabili, anche in presenza di beni vincolati dalla normativa antimafia.
- Le censure generiche e non specificamente motivate in sede di ricorso sono spesso dichiarate inammissibili: è necessario articolare punti di diritto e fatti con adeguata concretezza e interesse.
- Gli appelli o ricorsi manifestamente infondati possono comportare, oltre alla soccombenza, la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'applicazione di ammende o sanzioni a carico del ricorrente.
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