Sentenza n. 14642/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo estero per la classe di concorso AJ-56 e conseguente esclusione dalla prima fascia delle GPS della provincia interessata, nonché atti successivi e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento plurimo della formazione professionale conseguita in Romania per le classi di concorso A-30, relativa all'insegnamento della musica, e AJ-56, relativa allo strumento musicale pianoforte. L'amministrazione aveva riconosciuto il titolo per la sola classe A-30, negandolo per AJ-56, sul presupposto della mancanza di una formazione specifica e sufficiente nello strumento del pianoforte; l'ufficio scolastico aveva quindi disposto l'esclusione dalla prima fascia delle GPS per tale classe. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e delle garanzie partecipative per omesso preavviso di rigetto, nonché la violazione del d.lgs. n. 206/2007, della direttiva 2005/36/CE e delle statuizioni dell'Adunanza plenaria, lamentando travisamento dei fatti e dei presupposti, motivazione apparente e difetto di istruttoria. In secondo luogo, ha invocato la lesione del legittimo affidamento, il rilievo del decorso del tempo e la violazione del principio del cosiddetto one shot, oltre ai principi di buon andamento e agli artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost. Con i motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza ministeriale n. 27/2026 e gli atti relativi all'aggiornamento delle GPS per il biennio 2026/2028, deducendo illegittimità derivata. Il TAR ha inoltre rilevato l'inammissibilità delle censure riproposte contro atti sopravvenuti integralmente sostitutivi degli atti originari, in quanto questi ultimi non erano più esistenti né utilmente annullabili.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. In via preliminare ha dichiarato inammissibili le deduzioni dirette contro il provvedimento originario dopo la sua integrale sostituzione, poiché l'annullamento di un atto ormai inesistente non sarebbe giuridicamente possibile né utile. Nel merito, ha ritenuto legittimo il diniego del riconoscimento per AJ-56. Alla luce della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. n. 206/2007 e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'autorità dello Stato ospitante deve verificare se il titolo estero attesti una formazione professionale specifica per la professione o l'insegnamento richiesto e non deve attribuire al titolo un valore superiore a quello riconosciuto nello Stato d'origine. La classe AJ-56 richiede una specializzazione esecutiva specifica nel pianoforte; l'istruttoria ministeriale aveva evidenziato la mancanza dei moduli, del monte orario e delle attestazioni necessari, mentre i titoli erano sufficienti soltanto per la classe A-30. Il riconoscimento limitato alla sola classe A-30 è stato quindi ritenuto coerente con il principio di proporzionalità e con l'obbligo di valutazione concreta dell'equipollenza dei percorsi formativi. La censura relativa all'omesso preavviso di rigetto è stata respinta perché il provvedimento era di accoglimento parziale e, comunque, l'amministrazione aveva dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, trattandosi di un accertamento vincolato fondato su una carenza strutturale e oggettiva del titolo. È stata respinta anche la censura sull'affidamento: l'inserimento nelle GPS con riserva è precario e subordinato all'esito del riconoscimento, sicché non consolida una posizione di vantaggio né genera un affidamento incolpevole. Il principio one shot non impedisce all'amministrazione di negare il riconoscimento quando, a seguito di approfondimento tecnico, emerga l'insussistenza insanabile dei requisiti. L'esclusione dalla prima fascia GPS per AJ-56 è stata ritenuta atto dovuto conseguente al diniego del riconoscimento. I motivi aggiunti, fondati su illegittimità derivata, sono stati respinti. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alle amministrazioni costituite le spese di lite, liquidate complessivamente in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
L'omesso preavviso di rigetto non determina l'annullabilità quando il provvedimento costituisce accoglimento parziale dell'istanza e, comunque, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio procedimentale relativo all'omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta l'annullamento se l'amministrazione dimostra in giudizio l'immutabilità del contenuto del provvedimento.
d.lgs. 206/2007
Il riconoscimento della qualifica professionale estera richiede la verifica concreta della corrispondenza tra la formazione acquisita e i requisiti della specifica classe di concorso.
direttiva 2005/36/CE
Il sistema di riconoscimento impone allo Stato ospitante di verificare che il titolo rilasciato nello Stato d'origine attesti una formazione professionale specifica; non impone di attribuire al titolo un valore superiore a quello riconosciuto nello Stato d'origine.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 124/1999
Costituisce la base normativa delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze.
art. 97 Cost.
Il riconoscimento del titolo per la sola classe per la quale risultano soddisfatti i requisiti formativi è coerente con buon andamento e proporzionalità.
Massime di principio
- Il riconoscimento di un titolo professionale estero deve essere valutato in concreto rispetto ai requisiti formativi specifici della singola professione o classe di concorso; il medesimo titolo non abilita automaticamente a più classi autonome e differenziate.
- Lo Stato ospitante non è tenuto ad attribuire a un titolo estero un valore professionale superiore a quello riconosciuto dallo Stato d'origine e può negare il riconoscimento quando manchino moduli, monte orario o attestazioni relativi alla specializzazione richiesta.
- L'omissione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del provvedimento quando l'amministrazione dimostri che, trattandosi di accertamento vincolato e fondato su una carenza strutturale dei requisiti, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
- L'inserimento con riserva in una graduatoria pubblica, subordinato al riconoscimento di un titolo estero, ha natura precaria e non consolida una posizione di vantaggio né genera, di per sé, un affidamento incolpevole tutelabile.
- Il principio del cosiddetto one shot non impedisce all'amministrazione di negare il riconoscimento dopo un riesame o un approfondimento tecnico, quando emerga l'insussistenza insanabile dei requisiti costitutivi del titolo.
- Quando un atto sopravvenuto sostituisce integralmente quello originariamente impugnato, le censure rivolte contro l'atto sostituito sono inammissibili se il suo annullamento non è più possibile né utile.
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