Circolare numero 108 del 10-5-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riassume la disciplina vigente del Fondo elettrici, nella versione antecedente alle innovazioni del d.lgs. n. 503/1992, con particolare riguardo a natura del Fondo, contribuzione utile, prestazioni pensionistiche, criteri di calcolo, documentazione istruttoria e ricorsi. Vengono illustrati i periodi utili ai fini pensionistici, le regole su contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione, nonché le norme su conservazione dell’iscrizione, cessazione dal servizio e rioccupazione del pensionato. La circolare dedica ampio spazio alle prestazioni erogabili, ai requisiti per vecchiaia, anzianità, invalidità e superstiti, alla liquidazione pro-rata, all’integrazione al minimo, alla maggiorazione per carichi familiari e alle modalità operative per la determinazione della retribuzione pensionabile e dell’estratto contributivo.
Riepilogo della normativa del Fondo di previdenza per i dipendenti ENEL e aziende elettriche private
Fondo di previdenza per i dipendenti ENEL e aziende elettriche private
La circolare fornisce un quadro organico della disciplina vigente del Fondo elettrici, con riferimento alle posizioni assicurative e alle prestazioni pensionistiche, limitatamente alle norme anteriori al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L’obiettivo è offrire alle sedi uno strumento di consultazione per la gestione delle pratiche di liquidazione e per l’applicazione corretta delle regole di contribuzione e prestazione.
Natura del Fondo e ambito di applicazione
Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall’ENEL e dalle aziende elettriche private, istituito dalla legge 31 marzo 1956, n. 293, con effetto dal 1 gennaio 1949, è qualificato come gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. La circolare precisa che restano ferme le disposizioni previgenti al d.lgs. n. 503/1992, rinviando a una successiva trattazione le innovazioni introdotte da tale riforma.
Contribuzione utile ai fini pensionistici
Ai fini del diritto e della misura della pensione sono utili:
- i periodi di contribuzione obbligatoria versata al Fondo dalle aziende elettriche;
- i periodi di contribuzione volontaria versata dagli iscritti, per aspettativa infraiscrizione o dopo cessazione dal servizio;
- i periodi di contribuzione figurativa accreditata per servizio militare o per l’espletamento di cariche pubbliche elettive o sindacali;
- i periodi oggetto di riscatto ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1079/1971 e dell’art. 13 della legge n. 1338/1962;
- i periodi di contribuzione obbligatoria e volontaria nell’AGO riconosciuti nel Fondo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1079/1971, esclusi i periodi di apprendistato;
- i periodi ricongiunti ai sensi della legge n. 29/1979 e della legge n. 45/1990;
- i periodi pregressi disciplinati dagli artt. 6, 9, 7 e 8 del DPR n. 144/1965.
Contribuzione obbligatoria e gestione dei periodi di part-time
Per i periodi antecedenti il 1990, la contribuzione obbligatoria è desunta dall’archivio automatizzato degli iscritti e risulta espressa in anni, mesi e giorni. Essa è ricostruita sulla base della presenza e dell’assicurazione secondo il rapporto 360 giorni = 1 anno e 30 giorni = 1 mese, tenendo conto dei periodi di assenza non retribuita già decurtati.
Dal 1990 in poi, in seguito al decentramento della riscossione dei contributi, la rilevazione avviene tramite i modelli 01/M acquisiti dalle sedi.
Per il lavoro a tempo parziale trova applicazione l’art. 5, comma 11, della legge 19 dicembre 1984, n. 863:
- nel passaggio da tempo pieno a part-time e viceversa, il tempo pieno è valutato per intero;
- i periodi part-time sono valutati proporzionalmente all’orario effettivo;
- nel part-time orizzontale i periodi sono utili integralmente ai fini del diritto, ma proporzionalmente per la misura;
- nel part-time verticale i periodi non lavorati non sono valutabili né per il diritto né per la misura;
- i part-time sorti ed estinti come tali, prima o dopo il 6 gennaio 1985, non rientrano nella disciplina della trasformazione e si computano per la loro intera durata.
Contribuzione volontaria e conservazione dell’iscrizione
La contribuzione volontaria è disciplinata dall’art. 28 della legge n. 293/1956 e dall’art. 12 della legge n. 53/1963. Può conservare l’iscrizione al Fondo l’iscritto che cessi dal servizio o passi alla categoria dei dirigenti senza avere maturato il diritto a pensione, oppure l’iscritto che ottenga un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi del contratto collettivo, a condizione che:
- abbia almeno un anno di contribuzione al Fondo;
- presenti domanda entro un anno dall’evento, a pena di decadenza.
In tali ipotesi deve versare un contributo trimestrale pari a quello dei lavoratori in servizio.
La circolare chiarisce inoltre che, una volta maturati 15 anni di iscrizione con contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto o riconosciuta a vario titolo, la conservazione opera automaticamente, salvo l’espressa volontà di costituire la posizione nel regime generale IVS. Ai fini dell’art. 5, comma 2, della legge n. 1079/1971, è sufficiente anche un’anzianità di 14 anni e 6 mesi, secondo la deliberazione n. 252 del 20 novembre 1981.
Contribuzione figurativa, riscatto e ricongiunzione
La circolare richiama le principali ipotesi di accredito figurativo:
- servizio militare, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1079/1971;
- aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive o sindacali, con rinvio alla normativa generale applicabile in tutte le gestioni;
- esoneri per motivi politici, sindacali o religiosi, relativi a rapporti di lavoro risolti tra il 1 gennaio 1948 e il 7 agosto 1966, con ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio;
- maggiorazioni per lavoratori privi della vista, con riconoscimento di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, limitatamente ai periodi di diretta iscrizione al Fondo e a quelli riconosciuti o riscattati correlati ad attività lavorativa.
Sono anche utili i periodi riscattati per:
- corso legale di laurea;
- corsi professionali di addestramento svolti dall’ENEL o da imprese trasferite/assorbite;
- attività svolta come diretto esecutore di contratto d’opera con ENEL o con imprese elettriche private.
Quanto alla ricongiunzione, la circolare ricorda che la legge n. 29/1979 consente di ricongiungere al Fondo i periodi di apprendistato e figurativi dell’AGO, quelli delle gestioni autonome e di altre gestioni dei lavoratori dipendenti; la legge n. 45/1990 estende la facoltà anche alle gestioni dei liberi professionisti. Per l’applicazione concreta valgono le norme generali, ma la determinazione dei periodi e degli oneri segue la disciplina specifica del Fondo.
Prestazioni pensionistiche e requisiti
Gli iscritti e i loro superstiti hanno diritto alle seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia, con almeno 15 anni di contribuzione (14 anni e 6 mesi) e al raggiungimento di 65 anni per gli uomini o 60 per le donne;
- pensione anticipata di vecchiaia, con almeno 20 anni di contribuzione (19 anni e 6 mesi) e al raggiungimento di 60 anni per gli uomini o 55 per le donne;
- pensione di vecchiaia per lavoratori addetti a lavori di sotterraneo in miniera, con almeno 15 anni di anzianità nel Fondo, 55 anni di età e almeno 15 anni di lavoro sotterraneo;
- pensione di anzianità, con 34 anni e 6 mesi di contribuzione, indipendentemente dall’età;
- pensione di invalidità ordinaria, con almeno 4 anni e 6 mesi di contribuzione;
- pensione di invalidità privilegiata, senza minimo contributivo, se l’invalidità dipende da causa di servizio;
- pensione ai superstiti del pensionato o dell’iscritto con almeno 4 anni e 6 mesi di contribuzione;
- pensione privilegiata ai superstiti, senza requisito contributivo minimo, se il decesso è causalmente connesso al servizio.
Per il diritto e il computo, la frazione dell’ultimo anno non è valutata se inferiore a sei mesi; se pari o superiore a sei mesi, è considerata come un anno.
Pensione di vecchiaia, anticipata e di anzianità
La pensione ordinaria di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio; se a tale data non è stata raggiunta l’età pensionabile, la decorrenza slitta al primo giorno del mese successivo al compimento dell’età richiesta. In caso di conservazione dell’iscrizione con almeno 14 anni e 6 mesi di contribuzione, la pensione è liquidata dal mese successivo al compimento dell’età, sulla base della retribuzione del pari grado in servizio aggiornata fino alla fine del mese di maturazione dell’età pensionabile.
La pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuta agli iscritti cessati dal servizio o passati dirigenti che abbiano 60 anni gli uomini o 55 le donne e almeno 19 anni e 6 mesi di contribuzione. La circolare precisa che la contribuzione volontaria può far raggiungere il diritto, ma una volta maturato il diritto e l’età richiesta non è possibile proseguire ulteriormente il versamento volontario.
La pensione di anzianità spetta con 34 anni e 6 mesi di contribuzione al Fondo; concorrono tutti i contributi obbligatori, volontari e figurativi. Per i dipendenti ENEL divenuti dirigenti, l’iscrizione al Fondo si conserva automaticamente, e il passaggio a dirigente equivale alla cessazione dal servizio ai fini della vecchiaia e dell’anticipata, con decorrenza dal mese successivo al passaggio se ricorrono i requisiti contributivi.
Pensione di invalidità ordinaria e privilegiata
La pensione di invalidità ordinaria spetta dopo 4 anni e 6 mesi di contribuzione se l’iscritto cessa dal servizio in seguito al riconoscimento dello stato invalidante. La circolare sottolinea che il semplice passaggio alla qualifica di dirigente non equivale, da solo, a cessazione dal servizio utile alla prestazione. L’invalidità deve consistere nell’inidoneità allo svolgimento dell’attività professionale e nella riduzione della capacità di guadagno a meno della metà di quella normale. La decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla cessazione, oppure alla domanda se presentata dopo la cessazione.
La pensione non può essere inferiore al 40% della retribuzione pensionabile quando la causa invalidante insorge dopo l’inizio del rapporto che ha dato titolo all’iscrizione.
La pensione di invalidità privilegiata spetta indipendentemente dall’anzianità contributiva se l’invalidità è dovuta a causa di servizio, intesa come rapporto causale diretto, anche quale concausa preponderante, con fatti attinenti al servizio. La circolare precisa che l’infortunio in itinere non è di regola sufficiente a integrare la causa di servizio. In caso di invalidità privilegiata, il datore di lavoro deve essere informato perché il contratto collettivo prevede la risoluzione automatica del rapporto. L’importo non può essere inferiore all’88% della retribuzione se il grado di invalidità è pari o inferiore al 90%, né inferiore al 100% se il grado è superiore al 90%.
Pensioni ai superstiti e pensione privilegiata ai superstiti
La pensione ordinaria ai superstiti spetta in caso di morte del pensionato o dell’iscritto che possa far valere almeno 4 anni e 6 mesi di contribuzione. Per i requisiti soggettivi la circolare rinvia alla circolare n. 125 del 30 maggio 1988.
La pensione privilegiata ai superstiti spetta, qualunque sia l’anzianità contributiva, quando il decesso dell’iscritto sia causalmente connesso al servizio. In tal caso il trattamento è determinato applicando l’aliquota di reversibilità della pensione che sarebbe spettata se fosse stata riconosciuta un’invalidità privilegiata superiore al 90%.
Liquidazione in pro-rata
La circolare individua due ipotesi di pensione in pro-rata.
La prima riguarda il caso in cui, ai fini del solo diritto, si sommano ai periodi del Fondo le anzianità maturate presso istituzioni previdenziali di Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Tali periodi possono essere valutati anche se non riferiti a un regime speciale analogo, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 1079/1971.
La seconda ipotesi è prevista dall’art. 12 del DPR n. 144/1965: l’iscritto che passi alla categoria dei dirigenti e si iscriva all’INPDAI, senza maturare il diritto a pensione né nel Fondo né nell’INPDAI, può chiedere il cumulo dei periodi ai fini del diritto; ciascun ente liquida poi una quota proporzionale alla propria anzianità. La richiesta può provenire anche dai superstiti. Il Fondo liquida in pro-rata anche quando la pensione sia spettante all’INPDAI senza cumulo. La base di calcolo è la retribuzione di un lavoratore in servizio di categoria e anzianità corrispondenti a quelle possedute al passaggio alla qualifica dirigenziale.
Cessazione dal servizio, conservazione dell’iscrizione e automaticità delle prestazioni
La liquidazione delle pensioni dirette presuppone la cessazione dal servizio presso ENEL o aziende elettriche private nell’attività che ha dato luogo all’obbligo di iscrizione. Il passaggio alla categoria dei dirigenti è equiparato alla cessazione dal servizio ai fini del diritto a pensione di vecchiaia e anzianità.
Chi cessa dal servizio senza diritto immediato a pensione conserva l’iscrizione se ricorrono le condizioni dell’art. 28 della legge n. 293/1956. Dopo la cessazione dell’iscrizione, eventuali attività con obbligo assicurativo nel regime generale o nelle gestioni autonome sono ricongiungibili al Fondo ex art. 2 della legge n. 29/1979.
La circolare ribadisce che nel Fondo non opera il principio dell’automaticità delle prestazioni: la liquidazione della pensione richiede l’integrale versamento dei contributi relativi ai periodi da computare. Le sedi devono quindi verificare l’eventuale esistenza di omissioni contributive presso le aziende interessate e segnalare la situazione alla Direzione centrale competente.
Determinazione della misura della pensione
La retribuzione pensionabile coincide con la retribuzione imponibile e comprende:
- minimo di stipendio o paga della categoria;
- indennità di contingenza;
- aumenti di anzianità;
- indennità di mensa o aggiuntiva di mensa;
- tredicesima mensilità;
- quattordicesima corresponsione nell’anno.
Concorrono anche, in base alla contrattazione collettiva, supplementi dei minimi, livelli salariali di categoria, elemento retributivo già assegni ad personam soppresso dal 1 luglio 1992, e livelli di funzione, ritenuti dal Comitato amministratore articolazioni dei minimi.
L’anzianità contributiva è data da tutta la contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione. La frazione dell’ultimo anno è valutata per intero se pari o superiore a sei mesi.
Il calcolo generale prevede che la pensione annua sia pari a tanti trentacinquesimi dell’88% della retribuzione annua pensionabile per quanti sono gli anni di contribuzione, fino a un massimo di 35 anni. La retribuzione annua si ottiene raddoppiando la retribuzione media dell’ultimo semestre. La circolare richiama anche l’eventuale aggiunta degli aumenti per ex combattenti ai sensi della legge n. 336/1970. L’importo annuo è poi diviso per 13 per ottenere il mensile.
Modello EL/18, ultimo semestre e estratto contributivo
Il modello EL/18 è lo strumento attraverso il quale i datori di lavoro comunicano la retribuzione dell’ultimo semestre da utilizzare per la pensione. La circolare descrive i contenuti dei vari quadri:
- quadro 1: dati identificativi e date di iscrizione e di ultima contribuzione;
- quadro 2: periodi non retribuiti e giornate di donazione del sangue successive al 26 maggio 1990;
- quadro 3: non più compilato;
- quadro 4: retribuzione dell’ultimo semestre;
- quadri 5 e 6: per i lavoratori cessati senza diritto a pensione;
- quadro 7: recuperi relativi a pensioni AGO annullate per riconoscimenti nel Fondo;
- quadro 8: ulteriori notizie utili, inclusi versamenti DM, aumenti biennali per ex combattenti, part-time, lavori in sotterraneo, centralinisti non vedenti e dati economici degli optanti.
Per individuare l’ultimo semestre utile si procede a ritroso dall’ultimo giorno di contribuzione fino a reperire 6 mesi interi di contribuzione, equivalenti a 150 giornate, o il corrispondente numero di giornate in presenza di assenze. Le giornate di donazione del sangue non devono essere decurtate e il relativo valore retributivo va aggiunto alla retribuzione semestrale.
La circolare disciplina anche la compilazione della retribuzione per mesi pieni e non pieni, il computo della tredicesima e quattordicesima mensilità, e la gestione dei ratei in relazione alla collocazione temporale del semestre.
Estratto riepilogativo e gestione degli oneri di ricongiunzione
Per agevolare la lettura della posizione assicurativa è stato predisposto un estratto riepilogativo che consente di presentare in modo più chiaro i dati contributivi, ridurre errori e evidenziare le diverse tipologie di contribuzione. L’estratto segnala anche i casi di ricongiunzione con codici distinti per onere definito o in corso di pagamento.
In caso di liquidazione di pensione per soggetti che si sono avvalsi della ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, la pensione viene localizzata all’Ufficio pagatore 9 FS. Con il decentramento della liquidazione, le sedi devono attivarsi direttamente verso gli interessati per la verifica dei versamenti e, per le residue situazioni debitorie ancora gestite dal Centro, richiederne la comunicazione alla Struttura di progetto per poter completare gli adempimenti.
Recuperi e posizioni con pensioni AGO annullate
La circolare richiama i casi, ormai rari, di recupero di pensioni AGO annullate per effetto del riconoscimento nel Fondo di periodi pregressi già utilizzati per quelle pensioni. In tali situazioni gli importi delle rate erogate devono essere recuperati; se il lavoratore è ancora in servizio, il recupero avviene sulla retribuzione e sul trattamento di fine lavoro, mentre il debito residuo viene recuperato sui ratei di pensione del Fondo. Se il debito emerge al momento o dopo la liquidazione della pensione del Fondo, il recupero avviene direttamente sulla pensione da liquidare o ricostituire.
Integrazione al minimo, carichi familiari e perequazione
Il trattamento minimo delle pensioni del Fondo non può essere inferiore al minimo AGO maggiorato del 10%. Se il soggetto è titolare di più pensioni, si applicano i criteri già richiamati per l’integrazione al minimo.
In materia di carichi familiari trova applicazione la normativa sugli assegni familiari e sull’assegno per il nucleo familiare, con la precisazione che la prestazione grava sul Fondo e non sulla gestione per le prestazioni temporanee.
La perequazione automatica delle pensioni, già regolata dall’art. 11 della legge n. 1079/1971, è stata uniformata dal 1 gennaio 1978 al sistema dell’AGO.
Rioccupazione del pensionato
La circolare distingue tra rioccupazione presso azienda elettrica con Fondo e rioccupazione presso altro settore.
Se il pensionato è rioccupato presso azienda elettrica tenuta al Fondo, la pensione va revocata perché la rioccupazione è incompatibile con la pensione stessa; alla successiva cessazione, l’interessato potrà ottenere un nuovo trattamento con concorso dei periodi ante e post rioccupazione.
Se la rioccupazione avviene presso datore di lavoro di altro settore:
- pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti: non vi è incompatibilità con la retribuzione, salvo le quote fisse di scala mobile, restando salvo il minimo;
- pensione di anzianità: non è cumulabile con la retribuzione e, in caso di nuovo lavoro subordinato, è sospesa, salvo il ripristino alla cessazione del nuovo rapporto. In pratica, la sospensione opera nei limiti della retribuzione percepita, consentendo al titolare di conservare l’eventuale eccedenza.
Ricorsi amministrativi e giudiziari
Contro i provvedimenti amministrativi in materia di pensioni e maggiorazioni per carichi familiari è ammesso ricorso al Comitato amministratore del Fondo entro 90 giorni. Il ricorso, non perentorio, deve essere presentato tramite le sedi, che curano l’istruttoria e lo trasmettono alla Direzione centrale per le pensioni - Fondo elettrici con copia del provvedimento e della documentazione di base.
Per i ricorsi sanitari è necessario il verbale del Collegio medico. La decisione del Comitato è definitiva in sede amministrativa, ma gli interessati possono proporre azione giudiziaria entro tre anni ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 384/1992 convertito dalla legge n. 438/1992. Le sedi seguono il contenzioso tramite gli uffici legali, che curano i rapporti con i reparti amministrativi e, se necessario, con l’Avvocatura centrale.
Punti principali
Natura del Fondo e contribuzione utile
Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall’ENEL e dalle aziende elettriche private, istituito dalla legge n. 293/1956 con effetto dal 1 gennaio 1949, è sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria IVS. Sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione la contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, i periodi riconosciuti dall’AGO, i periodi ricongiunti e i periodi pregressi disciplinati dal DPR n. 144/1965.
Contribuzione obbligatoria e part-time
Per i periodi antecedenti il 1990 la contribuzione obbligatoria si desume dall’archivio automatizzato degli iscritti; dal 1990 in poi va rilevata dai modelli 01/M. La circolare disciplina il part-time: il rapporto tempo pieno/tempo parziale rileva per diritto e misura secondo la legge n. 863/1984, con valutazione proporzionale nei casi di part-time orizzontale per la misura, e con esclusione dei periodi non lavorati nel part-time verticale. I part-time sorti ed estinti come tali, prima o dopo l’entrata in vigore della legge, sono computati per intero senza contrazione.
Contribuzione volontaria e conservazione dell’iscrizione
L’iscritto che cessa dal servizio o passa a dirigente senza aver maturato la pensione, oppure chi ottiene una sospensione del rapporto di lavoro, può conservare l’iscrizione al Fondo se ha almeno un anno di contribuzione e presenta domanda entro un anno dall’evento. In tali casi deve versare contributi volontari trimestrali pari a quelli dei lavoratori in servizio. Inoltre, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 293/1956, chi raggiunge almeno 15 anni di iscrizione può sospendere i versamenti e conservare il diritto alle prestazioni; la circolare precisa che la conservazione opera automaticamente salvo diversa scelta di passaggio al regime generale, con possibile applicazione anche al raggiungimento di 14 anni e 6 mesi secondo la disciplina richiamata.
Contribuzione figurativa, riscatto e ricongiunzione
Sono disciplinati l’accredito figurativo per servizio militare, cariche pubbliche o sindacali, esoneri politici/sindacali/religiosi, nonché il riconoscimento di periodi per lavoratori non vedenti con maggiorazione di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivo. Sono inoltre utili i periodi riscattati per laurea, corsi professionali e attività come esecutore di contratto d’opera con ENEL o imprese elettriche. La circolare ricorda infine i periodi ricongiungibili ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990, anche con riferimento alle gestioni dei liberi professionisti.
Prestazioni pensionistiche e requisiti
Il Fondo eroga pensione di vecchiaia, anticipata di vecchiaia, vecchiaia per minatori, anzianità, invalidità ordinaria e privilegiata, nonché pensioni ai superstiti ordinarie e privilegiate. Sono indicati i requisiti contributivi ed anagrafici: 14 anni e 6 mesi per la vecchiaia ordinaria (65 anni uomo, 60 donna), 19 anni e 6 mesi per la vecchiaia anticipata (60 anni uomo, 55 donna), 34 anni e 6 mesi per l’anzianità, 4 anni e 6 mesi per l’invalidità ordinaria e per i superstiti ordinari. La frazione dell’ultimo anno vale un anno se pari o superiore a sei mesi.
Calcolo della pensione, retribuzione pensionabile ed estratto contributivo
La retribuzione pensionabile coincide con quella imponibile e comprende minimo di stipendio o paga, contingenza, aumenti di anzianità, mensa, tredicesima, quattordicesima e ulteriori voci contrattuali considerate parte dei minimi. La pensione si calcola, in via generale, nella misura di tanti trentacinquesimi dell’88% della retribuzione annua per quanti sono gli anni di contribuzione, fino a 35 anni. La circolare descrive in modo analitico il modello EL/18, il contenuto dell’estratto contributivo e dell’estratto riepilogativo, l’inserimento dei dati retributivi dell’ultimo semestre e la gestione delle giornate di donazione del sangue.
Cessazione dal servizio, automaticità e rioccupazione
La liquidazione delle pensioni dirette presuppone la cessazione dal servizio presso ENEL o aziende elettriche private, equiparata al passaggio nella categoria dei dirigenti. Il principio dell’automaticità delle prestazioni non si applica al Fondo: la pensione è subordinata all’integrale versamento dei contributi dovuti. In caso di rioccupazione presso azienda elettrica con iscrizione al Fondo, la pensione va revocata; se la rioccupazione avviene presso altro settore, la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti resta cumulabile con la retribuzione salvo quote fisse di scala mobile, mentre la pensione di anzianità è sospesa o resa incumulabile nei limiti della retribuzione.
Integrazione al minimo, carichi familiari, perequazione e ricorsi
Il minimo delle pensioni del Fondo non può essere inferiore al minimo AGO maggiorato del 10%. È richiamata la disciplina sugli assegni familiari e sull’assegno per il nucleo familiare, a carico del Fondo. La circolare richiama la perequazione automatica delle pensioni, uniformata al sistema AGO dal 1 gennaio 1978, e disciplina i ricorsi amministrativi al Comitato amministratore entro 90 giorni, nonché l’azione giudiziaria entro tre anni dalla decisione del Comitato.
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