Cassazione Civile, Ordinanza n. 11387/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra un promotore finanziario e la banca preponente. In primo grado la banca aveva ottenuto la condanna del promotore alla restituzione di anticipi provvigionali qualificati come bonus di portafoglio, corrisposti in esecuzione di un patto integrativo, e al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, ritenendo il recesso del promotore privo di giusta causa. Il promotore aveva proposto appello sostenendo, da un lato, che i bonus avevano natura provvigionale e non solo incentivante, con conseguente nullità del patto integrativo, e, dall’altro, che il recesso era assistito da giusta causa per una serie di inadempimenti e disservizi della banca, legati alla crisi dell’istituto, alla mancata formazione, al preteso impedimento di acquisire nuova clientela, ai fatti attribuiti ai vertici bancari e alla dedotta sottovalutazione di alcune voci compensative nel calcolo dell’indennità di mancato preavviso. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione e il ricorrente ha proposto cinque motivi per cassazione, denunciando: violazione dell’art. 2119 c.c. per avere la Corte ritenuto non provato un inadempimento idoneo a integrare la giusta causa di recesso, insistendo sul fatto che l’assenza di un danno patrimoniale non esclude di per sé la rottura del vincolo fiduciario; violazione dell’art. 1742 c.c. per sostenere che l’incarico accessorio di supervisione/coordinamento dei colleghi non necessitasse di prova scritta perché inserito in un collegamento negoziale; violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita mancata valutazione della documentazione prodotta e del fatto notorio relativo alla diffusione dei fatti riguardanti la banca; violazione dell’art. 1750 c.c. e dell’art. 11 AEC di categoria in tema di quantificazione dell’indennità di mancato preavviso, con particolare riguardo alle cd. provvigioni over; violazione dell’art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell’onere della prova in relazione all’esistenza e al contenuto dell’incarico accessorio e alla spettanza delle provvigioni over. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando che le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso in fatto la prova della sussistenza, dell’ammontare e della parametrazione delle provvigioni over, nonché l’esistenza di un pregiudizio economico e di un concreto impedimento alla prosecuzione del rapporto; ha inoltre rilevato che il ricorso tendeva in sostanza a una rivalutazione del merito e non rispettava gli oneri di specificità e localizzazione degli atti processuali richiamati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione di appello, che aveva confermato la condanna del promotore alla restituzione dei bonus di portafoglio e al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, è rimasta pertanto ferma.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La giusta causa di recesso nel rapporto di agenzia va valutata dal giudice di merito tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale; rileva solo un inadempimento colpevole e non di scarsa importanza, idoneo a ledere in misura considerevole l’interesse dell’agente fino a rendere non esigibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
art. 1742 c.c.
L’eventuale pattuizione aggiuntiva relativa a un incarico accessorio di coordinamento/supervisione nel rapporto di agenzia doveva essere provata per iscritto; in mancanza di prova specifica e formalizzata, non può ritenersi dimostrata l’attribuzione dell’incarico né il correlato compenso.
art. 115 c.p.c.
La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può tradursi in una mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; è ammissibile solo se si deduce che siano state poste a base della decisione prove non dedotte, prove disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, o prove legali disattese nel loro valore vincolato.
art. 1750 c.c.
La doglianza sulla quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso è stata respinta perché presupponeva come provata la spettanza delle provvigioni over, circostanza invece esclusa per difetto di prova.
art. 11 AEC di categoria
Le censure sul calcolo dell’indennità di mancato preavviso non potevano essere accolte, poiché la Corte ha escluso a monte la prova dei presupposti delle provvigioni over e ha ritenuto non dimostrata la ragione tecnico-giuridica della loro esclusione dal computo.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova incombeva su chi pretendeva di far valere l’esistenza dell’incarico accessorio, l’ammontare delle provvigioni over e la loro diversa incidenza sul calcolo delle indennità; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso è risultato carente di specificità perché non trascriveva e non localizzava l’atto di appello richiamato a sostegno delle censure.
art. 369 n. 4 c.p.c.
È stato richiamato l’onere di depositare e indicare specificamente gli atti processuali su cui il ricorso si fonda, onere non assolto dal ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è sindacabile in Cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l’anomalia motivazionale radicale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato l’obbligo, in caso di rigetto integrale dell’impugnazione, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto di agenzia, la giusta causa di recesso va apprezzata in concreto alla luce della struttura economica del contratto: non basta allegare un generico deterioramento del rapporto fiduciario, occorrendo un inadempimento colpevole, grave e incidente in modo apprezzabile sull’equilibrio contrattuale.
- Quando si deduce un incarico accessorio o un compenso ulteriore nel contesto di un rapporto di agenzia, la parte che lo invoca deve provarne l’effettiva esistenza, il contenuto e i criteri di quantificazione; in difetto, non è possibile includere tali voci nel calcolo delle spettanze successive alla cessazione del rapporto.
- In cassazione, la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione delle prove: essa è ammissibile solo in presenza di uso di prove non dedotte, di prove legali male apprezzate o di violazione dei limiti legali del potere istruttorio.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: se anche una sola ratio autonoma e decisiva resta non censurata, il motivo è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.
- Le doglianze in materia di indennità di preavviso e di altre somme accessorie non possono essere accolte quando presuppongano come accertata una voce retributiva la cui esistenza sia stata invece esclusa dal giudice di merito per difetto di prova.
- Il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti dell’anomalia costituzionalmente rilevante; il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto non integra motivo di legittimità.
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