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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2588

Regolamento delegato (UE) 2022/2588 della Commissione del 20 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia

Normativa europea32022R2588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 per prorogare al 31 dicembre 2023 alcune misure tecniche regionali già vigenti nelle acque nordoccidentali dell’UE e per modificare una specifica tecnica relativa alla pesca dello scampo nel Mar Celtico. Le misure mirano a ridurre le catture accessorie di specie indesiderate, migliorare la selettività degli attrezzi e contribuire agli obiettivi di conservazione degli stock e degli ecosistemi marini. Il testo tiene conto della raccomandazione comune degli Stati membri interessati e delle valutazioni scientifiche dello CSTEP.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1241 introducendo e prorogando fino al 31 dicembre 2023 specifiche misure tecniche di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci che operano con reti a strascico o sciabiche nelle acque dell’Unione interessate dalle divisioni CIEM richiamate nell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241, in particolare nelle zone del Mar Celtico, del Mare d’Irlanda e delle acque ad ovest della Scozia. Riguarda specifiche tipologie di catture e composizioni percentuali delle catture (ad esempio scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, rana pescatrice, nasello, rombo giallo, razze) e l’uso di taluni attrezzi o dispositivi di selettività. Non incide sulle misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia

Il regolamento delegato (UE) 2022/2588 modifica il regolamento (UE) 2019/1241 sulle misure tecniche di conservazione della pesca. L’intervento dà attuazione a una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati delle acque nordoccidentali e si fonda sulle valutazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), con l’obiettivo di ridurre le catture accessorie e aumentare la selettività degli attrezzi.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il fatto che il regolamento (UE) 2019/1241 contribuisce agli obiettivi della politica comune della pesca e agli obiettivi ambientali delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2008/56/CE. Le misure regionali oggetto di modifica riguardano le acque nordoccidentali e sono finalizzate anche al conseguimento degli obiettivi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, senza incidere sulle misure applicabili nelle acque del Regno Unito.

Ambito territoriale e soggettivo

Le disposizioni interessano i pescherecci che operano con reti a strascico o sciabiche in specifiche divisioni CIEM: 7g, parte di 7h, parte di 7j, 7a (Mare d’Irlanda), 7b-7e e 7g-7k (Mar Celtico), nonché le aree ad ovest della Scozia e a ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione 7e. Le misure si applicano soprattutto in relazione alla composizione delle catture e alla configurazione degli attrezzi, con particolare riguardo a scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, rana pescatrice, nasello, rombo giallo e razze.

Misure principali nel Mar Celtico

Per le navi che effettuano pesca dello scampo con catture costituite per oltre il 30 % da scampo, il regolamento aggiorna le specifiche tecniche degli attrezzi consentiti. È previsto, tra l’altro, l’uso di un pannello a maglie quadrate di 300 mm, ridotto a 200 mm per le navi lunghe meno di 12 metri, oppure di un pannello Seltra, di una griglia di selezione con distanza tra le sbarre di 35 mm, di un dispositivo Netgrid analogo, di un sacco da 100 mm con pannello a maglie quadrate di 100 mm, o di un sacco doppio con sacco superiore in maglie T90 di almeno 100 mm e pannello di separazione con maglie non superiori a 300 mm.

Il regolamento proroga inoltre fino al 31 dicembre 2023 le condizioni specifiche basate sulla composizione delle catture, tra cui quella secondo cui la deroga si applica quando le catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 % in peso di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca. Sono prorogate anche le condizioni relative a catture con più del 55 % di merlano o con più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo.

Misure nel Mare d’Irlanda

Nella divisione CIEM 7a si applicano regole specifiche per i pescherecci con reti a strascico o sciabiche dotati di sacco tra 70 mm e meno di 100 mm e con catture contenenti più del 30 % di scampo. In tali casi sono autorizzati attrezzi alternativi selettivi, come pannello a maglie quadrate di 300 mm, pannello Seltra, griglia di selezione con distanza tra le sbarre di 35 mm, Netgrid CEFAS o rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl).

Per le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri con catture composte per più del 10 % da una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze, è richiesto un sacco con maglie di 120 mm. Il regolamento consente deroghe mediante attrezzi alternativi, purché garantiscano selettività almeno uguale o superiore per merluzzo bianco, eglefino e merlano, previa valutazione dello CSTEP e approvazione della Commissione.

Acque ad ovest della Scozia e altre aree nordoccidentali

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le misure tecniche applicabili alle divisioni CIEM 7g-7k e alla zona ad ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione 7e, nonché le misure riguardanti le acque ad ovest della Scozia. La Commissione motiva la proroga con la maggiore selettività degli attrezzi previsti rispetto a quelli di riferimento del regolamento (UE) 2019/1241 e con la necessità di ottimizzare i modelli di sfruttamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2023. Come atto delegato della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241

L’articolo 1 dispone che l’allegato VI del regolamento sulle misure tecniche sia modificato secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento delegato.

Proroga fino al 31 dicembre 2023 delle misure tecniche regionali

Nella parte B e nella parte C dell’allegato VI vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le misure tecniche applicabili in varie zone delle acque nordoccidentali, incluse quelle del Mar Celtico, del Mare d’Irlanda e delle acque ad ovest della Scozia.

Pesca dello scampo nel Mar Celtico: attrezzi consentiti

Per le navi che operano con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo, sono previsti specifici attrezzi alternativi, tra cui pannello a maglie quadrate di 300 mm (o 200 mm per unità inferiori a 12 metri), pannello Seltra, griglia di selezione con distanza tra le sbarre di 35 mm o dispositivo Netgrid analogo, sacco con maglie di 100 mm con pannello a maglie quadrate di 100 mm, oppure sacco doppio con sacco superiore in maglie T90 di almeno 100 mm e pannello di separazione con maglie non superiori a 300 mm.

Mare d’Irlanda: regole per reti a strascico e sciabiche

Nel Mare d’Irlanda (divisione CIEM 7a) si applicano prescrizioni specifiche per navi con sacco tra 70 mm e meno di 100 mm e catture con più del 30 % di scampo, nonché per navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri con catture composte per più del 10 % da una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze, per le quali è richiesto un sacco da 120 mm. È inoltre ammesso l’uso di attrezzi alternativi purché garantiscano selettività almeno uguale o superiore per merluzzo bianco, eglefino e merlano, previa valutazione dello CSTEP e approvazione della Commissione.

Acque ad ovest della Scozia e altre aree CIEM

Sono prorogate le misure specifiche applicabili alle divisioni CIEM 7g-7k e alla zona a ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione 7e, nonché le misure relative alle acque ad ovest della Scozia, incluse quelle con attrezzo di riferimento da 120 mm, in ragione della maggiore selettività rispetto alle regole generali del regolamento (UE) 2019/1241.

Condizioni di composizione delle catture nel Mar Celtico

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la condizione specifica secondo cui, nel Mar Celtico, la deroga si applica anche quando le catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 % in peso di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, nonché le condizioni per le catture con più del 55 % di merlano o del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo.

Finalità e base scientifica

Le misure sono motivate dall’esigenza di ridurre le catture accessorie, migliorare la selettività degli attrezzi e contribuire alla conservazione degli stock, anche in relazione agli obiettivi dei piani pluriennali e del piano sui rigetti nelle acque nordoccidentali. La Commissione richiama le valutazioni del CSTEP, secondo cui gli attrezzi proposti sono più selettivi o almeno equivalenti rispetto a quelli di riferimento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse itticheprotezione degli ecosistemi marinimisure tecniche di pescacooperazione UE-regno unito

Testo integrale

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