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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21007/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 496 c.p., deducendo un unico motivo di cassazione per nullità e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p.: sosteneva che la Corte territoriale aveva travisato le prove non considerando come ammissione di colpa la procura speciale con la quale aveva conferito al difensore il potere di definire il procedimento con il rito abbreviato (procura depositata il 24/02/2021), e perciò aveva omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure non si confrontano complessivamente con le ragioni decisive della sentenza impugnata: la Corte territoriale non si era fondata solo sulla mancata prova della resipiscenza, ma soprattutto sulla gravità della condotta (tre volte alla guida senza patente) e sul fatto che l'imputato aveva fornito false generalità e indicato i dati identificativi e il numero di telefono di un congiunto per sottrarlo al controllo. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 496 cod. pen.

    Norma che punisce la condotta di fornire alle autorità dati falsi: nel caso, l'imputato è stato ritenuto responsabile per aver fornito false generalità durante controlli stradali

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Disposizioni sui motivi di impugnazione in cassazione e sui vizi di motivazione: il ricorso deve confrontarsi con le ragioni decisive della sentenza; la Corte ha ritenuto che le censure non avessero affrontato tutte le argomentazioni fondamentali, determinando l'inammissibilità

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti comuni (condotta riparatoria e altri elementi di particolare tenuità o ravvedimento): nel caso il ricorrente sosteneva che fosse applicabile per l'ammissione di colpa, ma la Corte ha ritenuto che l'ammissione dedotta non fosse stata valorizzata e che la gravità della condotta prevalesse

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti/agreavanti: la censura mirava alla mancata concessione delle attenuanti generiche in relazione all'ammissione di colpa, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito fosse sorretta da motivazioni alternative e non contestate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alla Cassa delle ammende per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile per profili di colpa; la Corte ha applicato tale norma disponendo il versamento di euro 3.000

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)

    Richiamata in relazione ai parametri per l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e alla valutazione dei profili di colpa del ricorrente nella determinazione della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Perché un ricorso per cassazione sia ammissibile, le censure devono confrontarsi complessivamente con tutte le ragioni decisive contenute nella sentenza impugnata; omettere di affrontare argomentazioni rilevanti può determinare l'inammissibilità
  • Un'ammissione di colpa contenuta in una procura speciale conferita al difensore non sempre è sufficiente, di per sé, a far valere le circostanze attenuanti generiche: bisogna dimostrare che tale ammissione sia stata efficacemente portata all'attenzione del giudice e valorizzata nel procedimento
  • La gravità e la reiterazione della condotta (es. più episodi di guida senza patente) e la presenza di comportamenti idonei ad aggravare la posizione (es. fornire false generalità e coinvolgere o accusare altri in modo strumentale) possono prevalere sull'eventuale ravvedimento o ammissione e legittimare il diniego delle attenuanti
  • Chi impugna in Cassazione dovrebbe indicare e confrontare puntualmente tutte le argomentazioni di merito che hanno retto la decisione impugnata, allegando documenti rilevanti (es. procura, dichiarazioni) e mostrando in che modo tali elementi avrebbero dovuto mutare il giudizio di fatto e di diritto
  • Un ricorso manifestamente carente o che omette profili essenziali può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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