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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9463 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Obbligo del contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 - Presupposti - Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omessi versamenti di IVA, IRAP, IRPEG, ritenute alla fonte e accessori relativi agli anni 2002 e 2003. La società sosteneva che la cartella fosse nulla per il mancato invio dell'avviso bonario, in violazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, e per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. L'Agenzia delle Entrate contestava entrambe le conclusioni della Commissione tributaria regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso concreto, trattandosi di omessi versamenti e di controllo meramente cartolare, non risultavano tali incertezze. Inoltre, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comportava la nullità della cartella, poiché il ruolo era anteriore al 1° giugno 2008, data dalla quale la legge ha previsto espressamente tale sanzione.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    Controllo automatizzato e liquidazione delle imposte sulla base dei dati indicati in dichiarazione

    La procedura consente un controllo meramente cartolare dei dati dichiarati. La cartella può essere emessa senza previo avviso bonario quando non emergano incertezze interpretative o elementi rilevanti da chiarire.

  • Art. 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione ai controlli automatizzati in materia IVA; non impone, in ogni caso, l'invio dell'avviso bonario a pena di nullità della cartella.

  • Art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000

    Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, l'amministrazione invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari

    L'obbligo di contraddittorio preventivo opera solo in presenza di effettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non automaticamente per ogni controllo ex art. 36-bis.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    Prevede l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria, ma la sua violazione, per il periodo considerato, non comportava automaticamente nullità o annullabilità della cartella.

  • Art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008

    Ha previsto la nullità delle cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento solo per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

  • Art. 21-octies della legge n. 241 del 1990

    Esclude l'annullabilità per violazioni procedimentali o formali quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, l'avviso bonario non è sempre un requisito di validità della cartella: diventa necessario quando emergono incertezze effettive e rilevanti, non quando l'ufficio rileva semplici omessi versamenti o errori direttamente desumibili dai dati dichiarati.
  • La mera omissione della comunicazione dell'esito del controllo cartolare non determina automaticamente la nullità della cartella, soprattutto quando non incide concretamente sul diritto di difesa del contribuente.
  • Per contestare validamente l'assenza del contraddittorio preventivo occorre indicare quali specifici aspetti della dichiarazione fossero incerti, controversi o bisognosi di chiarimenti.
  • La rilevanza della mancata indicazione del responsabile del procedimento dipende dalla disciplina temporale applicabile: per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008 tale omissione non comportava, di regola, la nullità della cartella.
  • Quando l'atto tributario è il risultato di un'attività vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, una carenza meramente formale può non comportarne l'annullamento.

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