Sentenza del 17/06/2019 n. 1012 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Giudizio di ottemperanza - Oggetto del giudizio - Esecuzione della sentenza - Motivi attinenti al merito della controversia - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 115/2018 della CTP di Lucca, chiedendo il pagamento di euro 7.378,16, oltre interessi, nonché il risarcimento del danno da ritardo e, in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la pretesa sostenendo che non sussistessero i presupposti per il rimborso IVA. La CTR ha ritenuto irrilevanti tali contestazioni perché attinenti al merito della controversia, che non può essere riesaminato nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare alla società euro 6.105,98, corrispondenti alle somme dovute per spese, compensi professionali e accessori riconosciuti dalla sentenza della CTP di Lucca. È stata esclusa la voce di euro 1.272,18 relativa all'IVA, in quanto la contribuente, essendo soggetto IVA, può detrarla e non può quindi richiederne il rimborso alla parte soccombente. Sono stati inoltre negati gli interessi, poiché la sentenza da eseguire non era ancora passata in giudicato, e il risarcimento del danno da ritardo, istituto applicabile nel giudizio amministrativo di ottemperanza ma non in quello tributario. L'Agenzia deve adempiere entro sessanta giorni; in caso contrario, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Toscana o un suo delegato, con compenso fissato in euro 1.000. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 114, comma 4, lettera e), d.lgs. 104/2010
La disposizione consente al giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, di adottare misure pecuniarie o liquidare somme per il ritardo nell'esecuzione. Secondo la sentenza, essa non è applicabile dal giudice tributario.
Artt. 69 e 70, d.lgs. 546/1992
Disciplinano l'esecuzione delle sentenze tributarie e il giudizio di ottemperanza. Il giudice tributario deve dare attuazione alla sentenza immediatamente esecutiva nei limiti del suo contenuto, senza riesaminare il merito della controversia.
Art. 70, comma 7, d.lgs. 546/1992
Consente la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione.
Cass. civ. n. 9904/2009
Conferma che l'IVA esposta sulle spese non è rimborsabile alla parte vittoriosa quando questa sia soggetto IVA, poiché l'imposta è detraibile.
Cass. civ. n. 11097/2004
È richiamata a sostegno del principio per cui, nel caso esaminato, non spettano interessi in sede di ottemperanza poiché la sentenza da eseguire non è ancora passata in giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza tributaria serve a eseguire quanto stabilito nella sentenza e non consente all'Amministrazione o al contribuente di rimettere in discussione il merito della controversia.
- Le contestazioni sull'inesistenza del credito o sui presupposti sostanziali del rimborso devono essere fatte valere nel giudizio di merito o nei gradi di impugnazione, non nel giudizio di ottemperanza.
- L'esecuzione può essere richiesta nei limiti e secondo il contenuto della sentenza azionata; il giudice non può riconoscere somme ulteriori o diverse da quelle effettivamente liquidate.
- L'IVA sulle spese legali normalmente non viene rimborsata a un soggetto passivo IVA, perché può essere portata in detrazione.
- La mancata definitività della sentenza può impedire il riconoscimento degli interessi in sede di ottemperanza, secondo l'orientamento applicato nella decisione.
- Il risarcimento per il ritardo previsto dall'ottemperanza amministrativa non è automaticamente applicabile nel processo tributario.
- In caso di mancata esecuzione, il giudice tributario può fissare un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per procedere in via sostitutiva.
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