Sentenza del 17/06/2019 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Processo Tributario - Costituzione in giudizio - Agenzia entrate-Riscossione - Incarico ad Avvocato del libero foro - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è stata ritenuta invalida per nullità del mandato conferito all’avvocato del libero foro, non risultando indicati l’atto organizzativo generale e la specifica delibera giustificativi dell’incarico. La decisione si pone in linea con gli orientamenti della Corte di cassazione richiamati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della difesa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, costituitasi tramite un avvocato del libero foro anziché tramite l’Avvocatura Generale dello Stato. Il ricorso a un professionista esterno è ammesso solo in via eccezionale e deve essere giustificato dall’indicazione dell’atto organizzativo generale e della specifica delibera che autorizzano tale scelta. In assenza di tali indicazioni, il mandato ad litem è nullo.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 193/2016, articolo 1, comma 8
La difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione deve avvenire a cura dell'Avvocatura dello Stato, salvo il ricorso, nei casi previsti, ad avvocati del libero foro.
La rappresentanza dell’Agenzia spetta ordinariamente all’Avvocatura Generale dello Stato. L’incarico a un avvocato esterno costituisce un’eccezione e deve essere adeguatamente motivato e documentato mediante gli atti organizzativi e deliberativi richiesti.
Massime di principio
- Quando un ente pubblico è soggetto a una regola di rappresentanza processuale tramite l’Avvocatura dello Stato, il conferimento dell’incarico a un avvocato del libero foro richiede una specifica giustificazione.
- Il mandato difensivo conferito a un professionista esterno può essere dichiarato nullo se non sono indicati o prodotti gli atti organizzativi e la delibera individuale che autorizzano l’incarico.
- In casi analoghi è opportuno verificare, già nella fase iniziale del giudizio, la legittimazione del difensore e la presenza della documentazione che dimostra la deroga alla difesa erariale ordinaria.
- La violazione della disciplina sulla rappresentanza processuale dell’ente può incidere sulla validità della costituzione in giudizio e comportare un esito favorevole per la parte privata, salvo eventuali meccanismi di sanatoria applicabili al caso concreto.
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