Sentenza del 17/06/2019 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cartelle esattoriali - Onere probatorio notifica PEC - Onere produzione copia integrale - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La prova della regolare notificazione delle cartelle tramite PEC è stata ritenuta assolta mediante la produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Cassazione richiamato nella decisione, non grava sul Riscossore l’onere di produrre la copia integrale e originale delle cartelle.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’Agente della riscossione dovesse dimostrare la notifica mediante la produzione della copia integrale e dell’originale delle cartelle esattoriali. La contestazione riguardava quindi sia l’efficacia probatoria delle notifiche PEC sia l’asserito obbligo del Riscossore di depositare le cartelle in forma integrale e originale.
Norme richiamate
Disciplina delle notifiche a mezzo PEC
La ritualità della notifica PEC può essere dimostrata attraverso le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, che attestano rispettivamente l’invio e il perfezionamento della consegna del messaggio.
Consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di documentazione delle cartelle esattoriali
L’Agente della riscossione non è tenuto, ai fini della prova della notifica, a produrre necessariamente la copia integrale e originale della cartella esattoriale, quando la regolarità della notificazione risulti adeguatamente documentata.
Massime di principio
- Nelle notifiche delle cartelle tramite PEC, le ricevute di accettazione e di consegna costituiscono normalmente elementi probatori sufficienti a dimostrare l’avvenuto perfezionamento della notifica.
- La contestazione della notifica non può fondarsi soltanto sulla mancata produzione dell’originale o della copia integrale della cartella, se il resistente documenta regolarmente l’invio e la consegna tramite PEC.
- L’onere probatorio dell’Agente della riscossione riguarda principalmente la dimostrazione della corretta notificazione; non implica necessariamente il deposito dell’intero documento notificato in originale.
- Per contestare efficacemente una notifica PEC occorre indicare specifiche anomalie, come l’inesistenza delle ricevute, l’indirizzo non valido, la mancata consegna o difformità concrete nei dati della notificazione.
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