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Sentenza

Sentenza del 17/06/2019 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Accertamento - Operazione inesistenti - Onere probatorio in capo al contribuente - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione dell'Ufficio è stata ritenuta fondata: i costi indicati nelle fatture non sono stati considerati deducibili, poiché il contribuente non ha assolto l'onere di provare l'effettività delle operazioni e l'esistenza di una reale struttura imprenditoriale del soggetto emittente. Il ricorso è quindi risultato infondato o comunque soccombente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha contestato l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, rilevando che il soggetto emittente era privo di un'organizzazione imprenditoriale idonea a giustificare l'emissione dei documenti. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare concretamente l'effettiva attività d'impresa del fornitore e la reale esecuzione delle operazioni. La semplice produzione di ricevute o giustificativi di pagamenti in contanti non è stata ritenuta sufficiente, anche perché tali movimenti non risultavano adeguatamente supportati dal conto corrente e apparivano riconducibili a spese personali anziché a pagamenti effettuati in favore della ditta emittente.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta fatture relative a operazioni inesistenti, il contribuente deve fornire elementi concreti e coerenti sull'effettiva esecuzione delle prestazioni e sulla reale operatività del fornitore.
  • La mancanza di una struttura organizzativa o imprenditoriale adeguata del soggetto che ha emesso le fatture può costituire un grave indizio dell'inesistenza delle operazioni.
  • La mera esibizione di fatture o di pagamenti in contanti non dimostra, da sola, la realtà delle operazioni: occorre una documentazione complessiva, tracciabile e coerente con l'attività esercitata.
  • In presenza di contestazioni motivate dall'Ufficio, l'onere probatorio si trasferisce sostanzialmente sul contribuente, il quale deve superare gli indizi dimostrando la sostanza economica delle operazioni e la propria buona fede.
  • I pagamenti apparentemente personali o non adeguatamente riscontrati nella contabilità e nei conti correnti possono essere ritenuti insufficienti a provare il pagamento al fornitore indicato nelle fatture.

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