Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5974/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’annullamento 1. della Determinazione del Direttore Generale di SO.RE.SA. S.p.A. n. 129 del 25 maggio 2026 (pubblicata il 25 maggio 2026), con la quale è stata disposta l’esclusione di Cosmopol S.p.A. dalla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Vigilanza armata, portierato e reception dei locali della SO.RE.SA. S.p.A.”; 2. ove occorra e per quanto di interesse, del verbale conclusivo del Responsabile della fase di affidamento del 18 maggio 2026 recante la proposta di esclusione della ricorrente, posto a fondamento della determinazione impugnata; 3. ove occorra, della nota del Responsabile della fase di affidamento prot. SoReSa-0007491-2026 del 13 maggio 2026, nonché dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 24 febbraio 2026, n. 2 del 27 febbraio 2026, n. 3 del 2 marzo 2026, n. 4 del 15 aprile 2026, n. 5 del 27 aprile 2026 e 6 del 13 maggio 2026, resi nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, per quanto di interesse e ove lesivi; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove ed in quanto lesivo, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere riammessa alla procedura e a vederne proseguito il relativo iter, con ogni conseguente statuizione, anche ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere c) ed e), C.p.a., in ordine all’effetto conformativo derivante dall’accoglimento del ricorso.

Giustizia amministrativa202604063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e reception, disposta per ritenuta incongruità e insostenibilità dell’offerta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la determinazione del 25 maggio 2026 con cui So.Re.Sa. l’ha esclusa dalla gara, chiedendo la riammissione e la prosecuzione della procedura. L’esclusione si fondava sul giudizio del Responsabile della fase di affidamento, secondo cui, non potendo conteggiare agevolazioni contributive non certe per i nuovi assunti, l’offerta avrebbe comportato una perdita complessiva di € 12.864,32; l’impresa sosteneva invece di conseguire un utile di € 2.393,08 o, nello scenario meno favorevole, di € 1.228,68. Con il motivo I ha dedotto che il Responsabile si era discostato senza motivazione adeguata dal duplice giudizio favorevole della Commissione. Con il motivo II ha contestato una verifica parcellizzata, basata sull’espunzione dei soli sgravi contributivi anziché su una valutazione globale dell’offerta, richiamando le proprie elaborazioni contabili. Con il motivo III ha denunciato travisamento dei presupposti relativi agli sgravi per assunzioni di under 35, sostenendo che fossero disponibili nella misura del 100% o almeno del 70%, che l’organico aziendale fosse in crescita e che nove dipendenti già beneficiassero dell’agevolazione. Con il motivo IV ha lamentato la violazione del contraddittorio e della buona fede, perché l’azzeramento degli sgravi e le contestazioni sulla monetizzazione dei permessi e sulle agevolazioni alternative non sarebbero stati sottoposti a un confronto specifico. Con il motivo V ha contestato l’assunto per cui i permessi retribuiti non sarebbero monetizzabili ex ante, invocando le previsioni del CCNL che impongono la liquidazione dei permessi maturati e non goduti. Ha inoltre dedotto che le agevolazioni e la monetizzazione consentivano di stimare un maggior numero di ore lavorate per FTE e di rendere sostenibile il costo della manodopera.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Ha respinto il motivo I, ritenendo che il dissenso del Responsabile rispetto alla Commissione fosse analiticamente motivato nella richiesta di chiarimenti e nel verbale conclusivo, richiamati per relationem nell’atto espulsivo. Ha respinto il motivo II: la manodopera era una componente essenziale in un appalto ad alta intensità di lavoro e gli sgravi erano, per stessa ammissione dell’impresa, centrali per la sostenibilità; inoltre le perizie di parte assumevano proprio come certi gli sgravi e la monetizzazione contestati, sicché non confutavano il giudizio amministrativo. Ha respinto il motivo IV sul contraddittorio, poiché l’impresa aveva già potuto interloquire ripetutamente sulle agevolazioni, sulla monetizzazione e sulle criticità del costo del lavoro; il Responsabile aveva rivalutato il materiale già acquisito e non introdotto fatti nuovi, rendendo ridondante un ulteriore confronto. Ha respinto il motivo V: la monetizzazione dei permessi non poteva essere assunta ex ante come componente economica certa né utilizzata per aumentare il monte ore lavorabile, essendo subordinata alla maturazione e al mancato godimento dei permessi, verificabili solo nella fase esecutiva; l’impresa non aveva prodotto serie storiche o altri elementi che rendessero statisticamente sostenibile la monetizzazione ipotizzata, pari nella simulazione richiamata al 50% dei permessi. Ha respinto il motivo III: l’incremento occupazionale netto necessario per lo sgravio al 100% era una condizione futura da verificare ex post e non risultava dimostrato da un trend di crescita dell’organico; i dati pregressi non assicuravano il requisito nel periodo rilevante. Lo sgravio al 70% era stato ritenuto non più valutabile perché il relativo termine era scaduto il 30 aprile 2026. Quanto ai nove dipendenti già agevolati, la documentazione consentiva al più di prospettare ulteriori dodici mesi di beneficio, non ventiquattro. L’impresa non aveva inoltre dimostrato la compatibilità delle nuove assunzioni incentivate con il riassorbimento prioritario del personale uscente previsto dalla clausola sociale della gara. Nel complesso, la sostenibilità dipendeva dalla contemporanea verificazione di condizioni future e incerte — sgravi, monetizzazione dei permessi e straordinari — anziché da elementi certi, attuali, verificabili e documentati. Le censure di travisamento, illogicità e difetto istruttorio non hanno quindi scalfito la valutazione tecnica di inattendibilità dell’offerta. Spese compensate per la complessità e le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    l giudizio di anomalia deve fondarsi su dati oggettivamente verificabili, e non può quindi essere costruito su mere ipotesi, semplici aspettative o eventi futuri e incerti, essendo destinato ad accertare se l’offerta sia, nel suo complesso, affidabile

    La verifica di anomalia deve valutare l’affidabilità complessiva dell’offerta sulla base di elementi oggettivi e verificabili; non può considerare come certi risparmi subordinati a eventi futuri e incerti.

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    Sul punto deve rilevarsi che la società ricorrente non ha comprovato la compatibilità della asserita utilizzabilità degli sgravi contributivi con l’operatività della clausola sociale, essendosi limitata alla generica affermazione della fruibilità degli sgravi senza, però, alcun riferimento alle implicazioni derivanti dal prioritario assorbimento del personale già impiegato nella esecuzione del servizio imposto dalla clausola sociale, con la conseguenza che risulta del tutto sfornita di prova la presunta compatibilità delle nuove assunzioni ‘incentivate’ con il necessario riassorbimento del personale uscente.

    Nella verifica della sostenibilità dell’offerta, l’operatore deve dimostrare la compatibilità delle assunzioni incentivate e dei relativi sgravi con l’obbligo di riassorbimento del personale uscente previsto dalla clausola sociale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di anomalia, la stazione appaltante deve valutare l’affidabilità complessiva dell’offerta sulla base di dati certi, attuali, oggettivamente verificabili e concretamente dimostrati; non può considerare come risparmi certi quelli dipendenti da condizioni future, eventuali o aleatorie.
  • Quando la componente della manodopera è essenziale in un appalto ad alta intensità di lavoro e l’offerente fonda su di essa la sostenibilità economica, la contestazione di una singola voce di costo può incidere sulla valutazione complessiva dell’offerta, se quella voce ne costituisce un presupposto centrale.
  • Il dissenso del Responsabile della fase di affidamento rispetto alla valutazione della Commissione può essere motivato per relationem, purché gli atti richiamati espongano in modo analitico e chiaro le ragioni della diversa valutazione.
  • Non è necessario reiterare il contraddittorio procedimentale quando l’amministrazione rivaluta gli stessi elementi informativi e documentali sui quali l’operatore ha già potuto presentare giustificazioni e osservazioni, senza introdurre nuovi fatti o profili estranei al confronto già svolto.
  • La monetizzazione dei permessi retribuiti, anche se prevista dal CCNL per quelli maturati e non goduti, non può essere contabilizzata ex ante come componente certa del monte ore lavorabile o della sostenibilità dell’offerta, se il suo verificarsi dipende da circostanze da accertare solo durante l’esecuzione e non è supportato da dati aziendali attendibili.
  • L’operatore che invoca sgravi contributivi per nuove assunzioni deve dimostrare la concreta fruibilità del beneficio nel periodo rilevante e la sua compatibilità con gli obblighi di riassorbimento del personale derivanti dalla clausola sociale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.