Cassazione Penale, Ordinanza n. 27372/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 22 gennaio 2025. Dal testo emerge che il ricorso investiva, in sostanza, la dedotta nullità della sentenza di primo grado per mancata indicazione dell'imputazione. Il ricorrente lamentava una lesione del diritto di difesa derivante da tale omissione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era manifestamente infondata, perché il giudice di appello aveva correttamente escluso la nullità, osservando che non vi era alcuna concreta lesione del diritto di difesa e che, comunque, la sentenza di primo grado riportava l'imputazione nella parte motiva, circostanza che smentiva in fatto l'eccezione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla nullità della sentenza di primo grado per omessa indicazione dell'imputazione, poiché l'imputazione risultava comunque riportata nella motivazione e non era ravvisabile alcuna compromissione del diritto di difesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La dedotta nullità della sentenza per omissione dell'indicazione dell'imputazione non sussiste quando, dal complessivo contenuto dell'atto, l'imputazione risulti comunque conoscibile e non sia dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa.
- L'eccezione di nullità è infondata se l'imputazione, pur non collocata nella parte dispositiva o introduttiva, sia riportata nella parte motiva della sentenza e consenta di individuare con precisione il fatto contestato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si rivelino manifestamente infondate e non evidenzino un vizio processuale effettivo e decisivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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