Sentenza del 21/09/2016 n. 18484 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la tassazione applicata dall'ENEL alla somma liquidata in capitale a titolo di previdenza integrativa aziendale. Sosteneva che il rapporto avesse natura assicurativa e che, almeno sulla quota rappresentativa del rendimento derivante dall'investimento sul mercato delle somme accantonate, dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985, anziché la tassazione separata propria del trattamento di fine rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva negato integralmente il rimborso e rinviando la causa ad altra sezione della medesima Commissione. Il giudice del rinvio dovrà verificare, sulla base delle regole contrattuali e della concreta gestione del Fondo, se e quando le somme siano state effettivamente investite sul mercato, quali rendimenti abbiano prodotto e quale quota di tali rendimenti sia stata attribuita alla posizione del contribuente. Solo la quota di rendimento netto maturata entro il 31 dicembre 2000 potrà essere tassata al 12,50%; la quota capitale e gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 resteranno soggetti alla tassazione separata. Non è stato quindi riconosciuto immediatamente un rimborso, ma è stata disposta una nuova quantificazione dell'imposta e dell'eventuale credito restitutorio.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 (T.U.I.R.)
Regime di tassazione separata applicabile alle prestazioni in capitale e ai trattamenti assimilati al trattamento di fine rapporto.
Per gli iscritti ai fondi previdenziali anteriori alla riforma del 1993, la tassazione separata si applica alla quota capitale e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Ritenuta del 12,50% sulla differenza tra il capitale corrisposto e i premi riscossi, con la riduzione prevista per gli investimenti ultradecennali.
La ritenuta agevolata si applica esclusivamente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, maturato entro il 31 dicembre 2000, quando il Fondo abbia adottato un modello gestionale di tipo assicurativo.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11
La disciplina della riforma previdenziale è riservata alle prestazioni erogate in capitale a soggetti iscritti ai fondi dopo l'entrata in vigore del decreto.
Per gli iscritti anteriormente alla riforma, il regime fiscale deve essere individuato distinguendo la composizione della prestazione tra capitale e rendimento.
D.Lgs. n. 47 del 2000
Dal 1° gennaio 2001 non è più consentita la distinzione tra capitale e rendimento ai fini del diverso trattamento fiscale.
Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono assoggettati integralmente alla tassazione separata, senza applicazione della ritenuta del 12,50% sul rendimento.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13642 del 2011
Le prestazioni in capitale di fondi anteriori al 1993 sono tassate separatamente sulla sorte capitale e al 12,50% sul rendimento netto maturato fino al 31 dicembre 2000.
Il criterio decisivo è la scomposizione della prestazione tra capitale derivante dai contributi e rendimento prodotto dalla gestione sul mercato.
Massime di principio
- Quando una prestazione di previdenza complementare aziendale è stata liquidata in capitale a un iscritto anteriormente al 1993, occorre distinguere tra quota capitale e rendimento netto dell'investimento.
- La ritenuta del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma liquidata né per il solo fatto che il Fondo sia denominato assicurativo: deve essere provata una concreta gestione di tipo assicurativo e l'effettivo investimento sul mercato.
- Per ottenere il trattamento agevolato, il contribuente deve poter individuare il rendimento netto prodotto dalla gestione del capitale e la sua attribuzione alla propria posizione individuale.
- La quota maturata entro il 31 dicembre 2000 può beneficiare della ritenuta del 12,50% limitatamente al rendimento; la quota capitale resta soggetta a tassazione separata.
- Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono soggetti integralmente alla tassazione separata, senza distinzione fiscale tra capitale e rendimento.
- In caso di contestazione, il giudice deve procedere a una ricostruzione analitica della prestazione e non può negare o riconoscere il rimborso in modo indistinto sull'intero importo.
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