Ordinanza n. 758/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 18 febbraio 2026 (doc. 1) relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 1 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 1766 (doc. 2); - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025 in corso di svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero (doc. 3); - della comunicazione n. -OMISSIS- trasmessa alla ricorrente in data 24 novembre 2025 tramite area riservata sul sito internet del Ministero (doc. 4), nella parte in cui si è stabilito «di autorizzare la Sua (della candidata, ndr) richiesta di poter usufruire del tempo aggiuntivo durante la prova scritta», se interpretata nel senso di concedere alla ricorrente un tempo aggiuntivo arbitrario (un’ora) in luogo del tempo richiesto dalla ricorrente in fase di iscrizione all’esame (due ore e sei minuti: doc. 5); - del verbale della I Sottocommissione in data 19 novembre 2025 (doc. 6), acquisito in data 13 maggio 2026 a seguito di apposita istanza di accesso agli atti; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 5 dicembre 2025 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati (doc. 7, pag. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione insufficiente dell'elaborato scritto dell'esame di avvocato, conseguente non ammissione alle prove orali e determinazione del tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata ad abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione di correzione che aveva attribuito al suo elaborato la valutazione di 12/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali. Ha contestato inoltre la comunicazione con cui era stata autorizzata a fruire di tempo aggiuntivo in ragione del DSA, deducendo che la misura fosse stata limitata a un'ora, anziché essere parametrata al tempo aggiuntivo del 30% indicato nella relazione clinica prodotta in sede di domanda di partecipazione, corrispondente a due ore e sei minuti. La ricorrente ha censurato, in particolare, la mancata considerazione individualizzata delle proprie esigenze e l'assenza di motivazione sulla quantificazione del tempo aggiuntivo, derivante dall'applicazione di una determinazione generale indistintamente riferita a tutti i candidati portatori di DSA.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati e disporre la ripetizione della prova scritta con l'attribuzione delle misure compensative necessarie in base alla documentazione clinica prodotta dalla ricorrente. Il giudice ha valorizzato il fatto che la candidata avesse documentato la necessità di un tempo aggiuntivo pari al 30% del tempo ordinario e che la commissione, pur autorizzando tale misura, l'avesse limitata a un'ora senza fornire una motivazione specifica e individualizzata. La nuova prova dovrà svolgersi entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dinanzi a una commissione istituita presso un'altra Corte d'Appello, individuata nella Corte d'Appello di -OMISSIS-. Qualora la nuova valutazione sia utile per la prosecuzione dell'esame, la correzione dovrà essere effettuata dalla commissione competente per -OMISSIS-, previa eventuale riconvocazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del mese di marzo 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la concessione della tutela cautelare richiesta in via incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute della parte ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione e dell'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Quando un candidato portatore di DSA documenta clinicamente la necessità di tempi aggiuntivi per una prova selettiva, la misura compensativa deve essere determinata in relazione alle specifiche esigenze individuali documentate, non mediante una quantificazione generale indistinta applicata a tutti i candidati.
- La decisione amministrativa che quantifica il tempo aggiuntivo spettante a un candidato portatore di DSA deve essere motivata con riferimento alla documentazione clinica e alle esigenze specifiche dell'interessato; la mera autorizzazione del beneficio, accompagnata da una limitazione non giustificata, non è sufficiente.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre la ripetizione della prova selettiva quando la limitazione ingiustificata delle misure compensative abbia inciso sulle condizioni di svolgimento della prova, stabilendo modalità organizzative idonee a garantire la rinnovazione davanti a una commissione diversa e con le misure necessarie.
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