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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/156

Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli LMR di cinque sostanze attive nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base dei pareri motivati dell'EFSA e delle consultazioni con i partner commerciali. Per alcune colture i limiti vengono innalzati, mantenuti o ridotti; per altri prodotti, in assenza di informazioni sufficienti, si applica il limite di determinazione specifico o il livello vigente, con riesame entro due anni e con taluni termini probatori fino al 6 febbraio 2018. È inoltre prevista una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti prima dell'entrata in applicazione delle nuove soglie.

Modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, mediante aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera alimentare e mangimistica, agli importatori/esportatori, ai produttori primari e trasformatori, nonché alle autorità di controllo degli Stati membri, per i prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 e interessati dai residui delle sostanze attive boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile. L'ambito territoriale è l'Unione europea; il regolamento è inoltre rilevante ai fini SEE. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti fabbricati prima del 26 agosto 2016, ai quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifica dei livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile

Il regolamento interviene sul sistema unionale dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III alla luce dei pareri motivati dell'EFSA e delle valutazioni della Commissione. L'atto risponde all'esigenza di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, tenendo conto delle informazioni scientifiche disponibili, dei casi di insufficienza dei dati e delle osservazioni dei partner commerciali consultati in sede OMC.

Contesto e criteri di adozione

La Commissione richiama il quadro giuridico del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare gli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 18, paragrafo 1, lettera b), e 49, paragrafo 2. Dai considerando emerge che:

  • per boscalid, clothianidin, thiamethoxam e tolclofos-metile l'EFSA ha svolto il riesame degli LMR vigenti ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005;
  • per folpet l'EFSA ha anche proposto una diversa definizione del residuo;
  • in numerosi casi l'Autorità ha rilevato lacune informative, rendendo necessario un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio;
  • in assenza di rischi per i consumatori, la Commissione ha ritenuto possibile mantenere o fissare alcuni LMR al livello vigente o al livello raccomandato dall'EFSA;
  • i nuovi limiti sono stati sottoposti a consultazione internazionale tramite l'Organizzazione mondiale del commercio.

Boscalid

Per boscalid, l'EFSA ha evidenziato la possibilità di accumulo di residui nelle colture in avvicendamento e ha fornito sia valori che tengono conto di tale effetto sia valori che non lo considerano, rimettendo la scelta ai gestori del rischio. Il regolamento opta per la soluzione che considera il potenziale di accumulo, fissando gli LMR nell'allegato II al livello indicato dall'Autorità, in assenza di rischi per i consumatori. È inoltre stabilito che tali LMR saranno riesaminati alla luce delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.

Il testo allegato introduce anche una definizione del residuo specifica per varie combinazioni di prodotto/codice: la sostanza di riferimento è la somma di boscalid e del suo idrossimetabolita 2-cloro-N-(4′-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide, libero e coniugato, espressa in boscalid. Per la norma di riferimento relativa a tale metabolita è richiamata la disponibilità sul mercato entro il 6 febbraio 2017.

Clothianidin

Per clothianidin, l'EFSA ha raccomandato riduzioni per numerose colture, tra cui noci di pecàn, papaie, patate, pomodori, peperoni, melanzane, mais dolce, cavolfiori, brassicacee a foglia, lattuga, cerfoglio, legumi freschi, semi oleaginosi, sorgo in chicchi, cacao e radici di cicoria. Per altre produzioni ha raccomandato aumenti o mantenimento degli LMR vigenti. Per agrumi, ciliegie, uva da tavola e da vino, fragole, ananas, meloni, cocomeri/angurie, cavoli rapa e scarole l'Autorità ha rilevato informazioni mancanti; il regolamento dispone quindi il mantenimento del livello vigente o l'applicazione del livello indicato dall'EFSA, con riesame entro due anni.

Thiamethoxam

Per thiamethoxam l'EFSA ha proposto la modifica della definizione del residuo e una revisione ampia dei LMR, con riduzioni per molte colture vegetali e per alcuni tessuti di animali terrestri. Il regolamento recepisce valori differenziati per le varie matrici, inclusi prodotti di origine animale, e per alcuni prodotti mantiene o adegua i livelli al valore raccomandato dall'Autorità. Anche per questa sostanza è previsto il riesame delle voci interessate in caso di dati mancanti, con orizzonte temporale di due anni dalla pubblicazione.

Folpet

Per folpet l'EFSA ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato, a seconda dei prodotti, aumenti o mantenimenti dei livelli vigenti. Il regolamento sostituisce la colonna corrispondente nell'allegato II con una tabella nuova e articolata, che fissa LMR per frutta, ortaggi, cereali, tè, caffè, infusi di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale. In alcuni casi il limite coincide con il limite inferiore di determinazione analitica; in altri, ad esempio per uva, fragole, olive da tavola, patate, ravanelli, salsefrica, pomodori, meloni, olive da olio, orzo, frumento, luppolo, pollame e uova, sono previste note di riesame perché mancano taluni elementi informativi, con termine al 6 febbraio 2018 per l'eventuale presentazione dei dati richiesti.

Tolclofos-metile

Per tolclofos-metile l'EFSA ha raccomandato il mantenimento dell'LMR per le patate e ha segnalato, per numerosi prodotti, l'assenza di informazioni sufficienti. Il regolamento, coerentemente, fissa o conferma i limiti per le matrici rilevanti e impone il limite specifico di determinazione per i prodotti per i quali i dati non consentono una quantificazione più elevata. Anche qui il riesame è collegato alla disponibilità di ulteriori informazioni entro il 6 febbraio 2018.

Prodotti con limiti di determinazione e logica generale degli LMR

Il regolamento ribadisce che, per i prodotti in cui l'uso del fitosanitario non è autorizzato e in assenza di tolleranze all'importazione o di CXL del Codex, l'LMR deve essere fissato al limite specifico di determinazione o all'LMR di base, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione richiama inoltre il parere dei laboratori di riferimento dell'UE, che hanno segnalato per talune sostanze la necessità di adeguare i limiti di determinazione in ragione degli sviluppi tecnici.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Per evitare perturbazioni nella commercializzazione e nella trasformazione dei prodotti, l'articolo 2 stabilisce una clausola transitoria: il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua versione anteriore continua ad applicarsi ai prodotti realizzati prima del 26 agosto 2016. L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che si applichi dal 26 agosto 2016.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per imprese agricole, esportatori, importatori, trasformatori e consulenti, l'atto impone una verifica puntuale delle matrici interessate, delle nuove soglie e delle note di riesame. In particolare, occorre distinguere tra:

  • prodotti con LMR elevati, ridotti o confermati;
  • prodotti soggetti al limite inferiore di determinazione analitica;
  • prodotti per i quali è prevista la revisione in presenza di dati da presentare entro il 6 febbraio 2018;
  • prodotti realizzati prima del 26 agosto 2016, che restano disciplinati dalla versione precedente del regolamento.

L'atto ha quindi un impatto diretto sulla conformità dei lotti, sulle strategie di approvvigionamento e sulla documentazione tecnica necessaria per il controllo dei residui.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'allegato del regolamento. Le modifiche incidono sui limiti massimi di residui per boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in una vasta gamma di prodotti vegetali e animali.

Disciplina specifica per folpet

Per folpet, l'allegato II viene sostituito con una nuova tabella che fissa LMR specifici per numerosi prodotti, con valori in mg/kg e con alcune combinazioni coperte dal limite inferiore di determinazione analitica. Viene inoltre chiarita la definizione del residuo: per il codice 1000000, eccetto il 1040000, si considera l'ftalimmide espressa in folpet. Per alcune matrici sono previste note di riesame per carenza di dati, con riferimento al 6 febbraio 2018.

Boscalid: nuovi LMR e definizione del residuo

Per boscalid sono fissati nuovi limiti per numerosi prodotti vegetali e animali; in diversi casi l'allegato contiene valori specifici e in altri il limite inferiore di determinazione. La definizione del residuo è modificata per varie combinazioni di prodotto/codice: si considera la somma di boscalid e del suo idrossimetabolita 2-cloro-N-(4′-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide, libero e coniugato, espressa in boscalid. È indicato che alcuni LMR saranno riesaminati tenendo conto di informazioni mancanti, con termine al 6 febbraio 2018 per la loro presentazione e al 6 febbraio 2017 per la disponibilità della norma di riferimento sul mercato.

Clothianidin: riduzioni, conferme e riesame

Per clothianidin l'EFSA raccomanda riduzioni per numerose colture e l'allegato recepisce nuovi valori o il mantenimento dei livelli vigenti in funzione del prodotto. Per diverse matrici sono fissati valori al livello vigente o al livello indicato dall'Autorità, con riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento; per taluni prodotti vale il limite inferiore di determinazione analitica.

Thiamethoxam: revisione dei limiti e definizione del residuo

Per thiamethoxam sono modificati i limiti per molte colture vegetali e per alcuni prodotti di origine animale. L'EFSA ha proposto la modifica della definizione di residuo; il regolamento adegua i valori per diversi prodotti, con casi di riduzione, mantenimento o fissazione al limite di determinazione. Anche qui è previsto il riesame di alcune voci entro due anni, in ragione di informazioni mancanti.

Tolclofos-metile: limiti per prodotti vegetali e animali

Per tolclofos-metile vengono confermati o modificati i LMR per patate e altre colture, mentre per numerosi prodotti, in mancanza di dati, è fissato il limite specifico di determinazione. La definizione del residuo resta rilevante per le combinazioni indicate in allegato; sono previste note di riesame per dati mancanti, con termine al 6 febbraio 2018.

Esclusione o soppressione di precedenti colonne dell'allegato III

L'allegato III è modificato sopprimendo nella parte A le colonne relative a boscalid, clothianidin, thiamethoxam e tolclofos-metile e nella parte B la colonna relativa a folpet, poiché le relative soglie vengono trasferite o rideterminate nell'allegato II.

Disposizioni transitorie

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti realizzati prima del 26 agosto 2016, così da consentire la commercializzazione, trasformazione e consumo secondo le regole previgenti per tali prodotti.

Entrata in vigore e applicazione differita

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento si applica a decorrere dal 26 agosto 2016. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionalecontrolli ufficiali

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