Cassazione Penale, Sentenza n. 17565/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di legge in relazione agli artt. 541, comma 2 e 592, commi 1 e 4 c.p.p.: la Corte d'appello, pur avendo rigettato l'impugnazione della parte civile, non ha condannato la stessa alla rifusione delle spese processuali in favore dell'imputato, nonostante l'imputato avesse tempestivamente richiesto tale condanna con memoria difensiva depositata ex art. 598-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando l'appello della parte civile avverso una sentenza di assoluzione è rigettato o dichiarato inammissibile, il giudice d'appello è tenuto a condannare la parte civile alla rifusione delle spese in favore dell'imputato che ne abbia fatto richiesta (art. 541, comma 2). Poiché la difesa dell'imputato aveva formulato tale richiesta tempestivamente, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e la causa è stata rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo grado.
Norme richiamate
art. 541 cod. proc. pen.
Principio generale di soccombenza: la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese; il comma 2 impone la condanna della parte civile al pagamento delle spese quando il suo impugnazione avverso l'assoluzione non è accolta
art. 592 cod. proc. pen.
Norma sul regime delle spese in relazione all'assoluzione e agli effetti civili: la Corte afferma che non vi sono eccezioni nella previsione di cui al comma 1 che possano escludere l'applicazione del principio di soccombenza nel caso di rigetto dell'appello della parte civile
art. 598-bis cod. proc. pen.
Previsione procedurale che consente al difensore di depositare memorie difensive in appello; qui rilevante perché con tale memoria l'imputato ha tempestivamente richiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese
art. 622 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'invio al giudice civile competente per i giudizi di valore: la Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello e per la liquidazione delle spese
Massime di principio
- Se la parte civile impugna una sentenza di assoluzione e il suo appello viene rigettato o dichiarato inammissibile, il giudice d'appello deve condannare la parte civile alla rifusione delle spese a favore dell'imputato (principio di soccombenza).
- Per ottenere la condanna alle spese, l'imputato deve formulare tempestiva richiesta nel grado (ad es. con memoria ex art. 598-bis); la mancata pronuncia del giudice d'appello su tale richiesta può essere motivo di annullamento limitato agli effetti civili.
- La violazione della regola sulla condanna alle spese da parte del giudice d'appello costituisce questione di legittimità rilevabile in Cassazione: la Corte può annullare la sentenza limitatamente agli effetti civili e rinviare per la liquidazione.
- La disciplina generale della soccombenza (art. 541 c.p.p.) trova applicazione anche nei giudizi di impugnazione promossi dalla parte civile contro l'assoluzione, salvo che non emergano specifiche e giustificate eccezioni.
- Il rinvio della Cassazione al giudice civile competente per valore viene utilizzato per determinare e liquidare gli effetti civili (compreso il ristoro delle spese) conseguenti al rigetto dell'impugnazione della parte civile.
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