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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23056/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal fallimento di una società poi dichiarata fallita, ai sensi dell'art. 66 legge fall., per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto di scissione societaria con cui la società scissa aveva trasferito a società beneficiarie di nuova costituzione, tra cui la ricorrente, vari cespiti patrimoniali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo inapplicabile la revocatoria agli atti di scissione; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del curatore e dichiarato l'inefficacia dell'atto di scissione verso il fallimento. La beneficiaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione/falsa applicazione degli artt. 66 l. fall., 1292, 2503, 2504-quater, 2506-ter, 2506-quater, 2740 e 2901 c.c., sostenendo l'inammissibilità della revocatoria contro la scissione societaria e l'assenza, in astratto, di un pregiudizio per i creditori; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che il fallimento non sarebbe titolare di concessioni ministeriali né potrebbe comunque sfruttare le frequenze radio e i diritti connessi, e che l'amministratore unico di scissa e beneficiaria non era comune al momento della scissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ribadito l'orientamento consolidato per cui la revocatoria ordinaria è ammissibile anche contro l'atto di scissione societaria, perché mira a ottenere una inefficacia relativa e l'inopponibilità dell'atto al solo creditore pregiudicato, senza incidere sulla validità dell'operazione; tale tutela si estende, anche per il curatore ex art. 66 l. fall., agli atti di scissione, che costituiscono fattispecie traslative e quindi atti di disposizione. Sul secondo motivo ha escluso il vizio di omesso esame: la deduzione sulla impossibilità per il fallimento di sfruttare i cespiti assegnati non integra un fatto ma un apprezzamento giuridico, non decisivo ai fini dell'azione revocatoria; parimenti non è decisivo il rilievo sulla identità o meno dell'amministratore, perché la valutazione della conoscenza del pregiudizio resta sorretta da altri elementi, tra cui la posizione societaria del soggetto coinvolto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 66 legge fall.

    Consente al curatore di promuovere l'azione revocatoria ordinaria anche contro un atto di scissione societaria, ove ne ricorrano i presupposti, per ottenerne l'inefficacia relativa verso la massa.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato quale base della revocatoria ordinaria, applicabile anche agli atti di scissione in quanto atti di disposizione patrimoniale.

  • art. 2503 c.c.

    L'opposizione dei creditori sociali è distinta dalla revocatoria: la prima è diretta a far valere l'invalidità dell'operazione, la seconda la sua inefficacia relativa/inopponibilità.

  • art. 2504-quater c.c.

    Richiamato tra le norme evocate dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavi un diverso principio rispetto all'ammissibilità della revocatoria.

  • art. 2506-ter c.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina della scissione, ma la Corte conferma che la scissione mantiene natura traslativa e resta assoggettabile a revocatoria.

  • art. 2506-quater c.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina della scissione, senza escludere la tutela revocatoria dei creditori.

  • art. 2740 c.c.

    La garanzia patrimoniale generale del debitore si estende, anche indirettamente, agli atti societari che comportino attribuzioni patrimoniali suscettibili di ledere i creditori.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente senza incidere sulla ratio decidendi; non è valorizzato dalla Corte come ostativo alla revocatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del primo motivo, ritenuto inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché conforme a giurisprudenza consolidata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché deduce come fatto un apprezzamento giuridico e perché il profilo prospettato non è decisivo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi per mutarne l'orientamento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocatoria ordinaria è ammissibile anche nei confronti di un atto di scissione societaria, poiché mira alla sola inefficacia relativa dell'operazione verso il creditore pregiudicato e non alla sua invalidità.
  • La scissione societaria, pur disciplinata da norme speciali, conserva natura di fattispecie traslativa e, come tale, integra un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria quando incida sulla garanzia dei creditori.
  • L'azione revocatoria del curatore ex art. 66 l. fall. può concorrere con gli strumenti di tutela preventiva dei creditori societari: le due azioni hanno oggetti e finalità differenti, l'una l'inopponibilità relativa, l'altra l'invalidità dell'operazione.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto per contestare valutazioni o apprezzamenti giuridici travestiti da fatti, né su circostanze che non siano effettivamente decisive.
  • Ai fini della revocatoria, il pregiudizio per i creditori va valutato con riguardo agli effetti dell'atto dispositivo al momento in cui esso è compiuto, senza che assuma rilievo decisivo il successivo fallimento del debitore disponente.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaOperazioni straordinarieImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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