Sentenza del 01/02/2019 n. 406 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 193/2019 MISURE CAUTELARI FISCALI -I ISCRIZIONE DI IPOTECA E DI SEQUESTRO CONSERVATIVO - Richiesta - Preventiva notifica atto impositivo o p.v.c. - Necessità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di iscrizione ipotecaria e di sequestro conservativo può essere presentata solo dopo la notifica dell'atto impositivo o sanzionatorio previsto dalla norma. L'Amministrazione deve inoltre dimostrare un fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. In assenza della preventiva notifica, la richiesta cautelare non è ammissibile o comunque non può essere accolta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per l'Ufficio di chiedere le misure cautelari previste dall'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997 senza avere previamente notificato al contribuente un atto di contestazione, un provvedimento di irrogazione della sanzione o un processo verbale di constatazione. La questione è stata risolta nel senso che la preventiva emanazione e notifica di uno di tali atti costituisce un presupposto necessario per la richiesta cautelare.
Norme richiamate
Art. 22 del decreto legislativo n. 472/1997
Solo dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata al presidente della CTP l'iscrizione d'ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda
La norma richiede, come condizione preliminare, l'emanazione e la notifica di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un processo verbale di constatazione. Solo successivamente, e in presenza di un fondato timore di perdita della garanzia patrimoniale, l'Amministrazione può chiedere le misure cautelari fiscali.
Massime di principio
- Le misure cautelari fiscali non possono essere richieste in modo del tutto anticipato o sulla base di una mera supposizione dell'Amministrazione: deve esistere e risultare notificato al contribuente uno degli atti espressamente previsti dalla legge.
- La notifica dell'atto impositivo, sanzionatorio o del processo verbale di constatazione è una garanzia procedimentale e consente al contribuente di conoscere la pretesa prima di subire vincoli sui propri beni.
- La preventiva notifica dell'atto non è sufficiente da sola: l'Amministrazione deve anche motivare concretamente il fondato timore che il credito possa essere disperso o non garantito.
- In situazioni analoghe, occorre verificare sia la corretta notifica dell'atto presupposto sia la specifica motivazione sul pericolo per la riscossione; la mancanza di uno dei due elementi può compromettere la legittimità della misura cautelare.
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