Sentenza n. 14749/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per emersione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, presente in Italia dal 20 dicembre 2017 e titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° aprile 2019, riferiva che la datrice di lavoro aveva presentato il 2 luglio 2020 una richiesta di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Impugnava il provvedimento con cui la Questura di Roma aveva dichiarato irricevibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno, deducendo un unico motivo fondato sulla violazione dell’art. 8 CEDU. Sosteneva che l’eventuale espulsione avrebbe disgregato il nucleo familiare stabilito in Italia e avrebbe pregiudicato il rapporto con il figlio minore, nato in Italia e di due anni. L’Amministrazione resisteva depositando una relazione, non contestata dal ricorrente, dalla quale risultava che la procedura di regolarizzazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione non era stata completata e che il ricorrente aveva presentato autonomamente, tramite kit postale, una domanda di permesso di soggiorno per emersione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, secondo l’art. 103 del d.l. n. 34/2020 e la disciplina attuativa del d.m. 27 maggio 2020, la domanda di permesso di soggiorno per emersione presuppone il completamento della procedura di regolarizzazione davanti allo Sportello unico per l’immigrazione. Tale procedura comprende la verifica dell’ammissibilità, l’acquisizione dei pareri della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, la convocazione delle parti, la stipula del contratto di soggiorno e la compilazione della richiesta di permesso. Poiché il ricorrente non aveva completato tale procedimento e aveva presentato autonomamente l’istanza tramite kit postale, mancavano i presupposti di legge e l’irricevibilità era corretta. Il giudice ha inoltre ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale, poiché era stato inviato un preavviso di rigetto, rimasto senza esito per l’irreperibilità dell’interessato. La deduzione relativa all’art. 8 CEDU è stata ritenuta infondata: il provvedimento applicava disposizioni nazionali che disciplinano, in via eccezionale, la regolarizzazione degli stranieri e l’ingerenza era quindi prevista dalla legge. Spese compensate per la peculiarità e novità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77
Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva [...] e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro [...] possono presentare istanza [...] per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
La disposizione disciplina una procedura eccezionale di emersione del lavoro irregolare, attivata dal datore di lavoro secondo le modalità previste dalla legge.
art. 103, comma 15, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77
Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione [...] e acquisito il parere della questura [...] nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro [...] convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno [...] e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La richiesta di permesso di soggiorno per emersione è successiva alla conclusione della procedura di regolarizzazione presso lo Sportello unico; la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione.
art. 10, commi 1 e 3, d.m. 27 maggio 2020
Lo Sportello unico riceve le istanze [...] verificatane l’ammissibilità [...] convoca il datore di lavoro e il lavoratore [...] e consegna al lavoratore il modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti.
Il modello per la richiesta del permesso di soggiorno viene consegnato al lavoratore solo dopo gli adempimenti della procedura davanti allo Sportello unico; non è legittima la presentazione autonoma e anticipata tramite kit postale.
art. 8 CEDU
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria [...].
La tutela della vita privata e familiare non impedisce l’applicazione di una disciplina nazionale, prevista dalla legge, che regola in via eccezionale le condizioni di accesso alla procedura di regolarizzazione; nel caso concreto il provvedimento non integra una violazione della norma convenzionale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto è stato ritenuto idoneo a garantire il contraddittorio procedimentale, anche se non è stato effettivamente notificato per l’irreperibilità dell’interessato.
Massime di principio
- Nella procedura eccezionale di emersione disciplinata dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone il completamento della procedura davanti allo Sportello unico per l’immigrazione, inclusi la verifica di ammissibilità, l’acquisizione dei pareri prescritti, la convocazione delle parti e la stipula del contratto di soggiorno.
- È irricevibile, per mancanza dei presupposti di legge, l’istanza di permesso di soggiorno per emersione presentata autonomamente dal lavoratore tramite kit postale prima che lo Sportello unico abbia concluso la procedura di regolarizzazione e gli abbia consegnato il modello per la richiesta.
- La tutela dell’art. 8 CEDU sul rispetto della vita privata e familiare non comporta il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in assenza dei presupposti stabiliti dalla disciplina nazionale di regolarizzazione; l’applicazione di una procedura prevista dalla legge può costituire un’ingerenza legittima nel diritto convenzionale.
- L’Amministrazione assolve l’obbligo di instaurare il contraddittorio procedimentale mediante l’invio del preavviso di rigetto; la mancata effettiva notificazione imputabile all’irreperibilità dell’interessato non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale.
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