Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09844/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel corso di più procedimenti dinanzi al Tribunale di Taranto relativi all'impugnazione di provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari, erano state dichiarate inammissibili le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate per gli stranieri e, conseguentemente, le richieste del difensore di liquidazione dei compensi. L'avvocato proponeva opposizione, respinta dal Tribunale con ordinanza del 3 aprile 2021 sul rilievo che il difensore non fosse legittimato a dolersi del diniego del beneficio, spettando tale iniziativa solo alla parte. In cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che nei giudizi di espulsione lo straniero è ammesso ex lege al gratuito patrocinio, sicché la controversia avrebbe dovuto essere qualificata come mera domanda di liquidazione dei compensi del difensore, legittimato a proporla.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la reale ratio dei provvedimenti impugnati, i quali avevano espressamente affermato l'inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In presenza di un espresso diniego del beneficio, l'opposizione poteva essere proposta soltanto dai soggetti interessati all'ammissione, non dal difensore, il quale è invece legittimato solo alla richiesta di liquidazione dei compensi quando non vi sia un provvedimento di diniego da impugnare. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel procedimento di impugnazione del provvedimento di espulsione, lo straniero deve utilizzare il rimedio di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, applicabile tramite gli artt. 84 e 142 del medesimo testo unico, mentre il difensore non può surrogarsi alla parte nel contestare il diniego del beneficio. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 150/2011

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti di espulsione; la Corte osserva che tale previsione non supera l'espresso diniego emesso nei provvedimenti opposti.

  • art. 142 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come norma che estende la disciplina del patrocinio nei procedimenti di espulsione; la Corte lo coordina con l'art. 170 del medesimo decreto.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    indicato come rimedio esperibile avverso il provvedimento di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato, entro venti giorni dalla comunicazione, davanti al capo dell'ufficio giudiziario.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale disposizione che rende applicabile la disciplina dell'art. 170 nel caso del patrocinio nei procedimenti di espulsione.

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    escluso quale rimedio applicabile al caso di specie, perché previsto per il procedimento penale e non per il giudizio di espulsione.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in presenza di consolidato orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo in relazione all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento che neghi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a proporre opposizione spetta al soggetto direttamente destinatario del diniego, non al difensore, salvo che questi agisca per la sola liquidazione del compenso in assenza di un espresso provvedimento negativo da contestare.
  • Quando il provvedimento opposto contiene un espresso diniego del beneficio, la censura del difensore che invochi l'automatica ammissione non può trasformare la controversia in una mera domanda di liquidazione dei compensi, se il thema decidendum resta la contestazione del diniego stesso.
  • Nei procedimenti di espulsione dello straniero, la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato va letta in coordinamento con le norme del d.P.R. n. 115/2002 che regolano l'opposizione avverso il provvedimento di non ammissione, essendo escluso il ricorso al diverso rimedio previsto per il procedimento penale.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione è configurabile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., quando la critica non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si pone in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.