Deliberazione n. 219 del 11/04/2024
Provvedimento dell’11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito che l’interessato temeva potesse essere diffuso senza consenso sulla piattaforma. L’intervento mirava a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e a imporre, in via cautelare, la conservazione per fini probatori di eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. Il provvedimento richiama la disciplina speciale introdotta per il contrasto alla diffusione non consensuale di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito e la possibilità di intervento urgente del dirigente competente, soggetto a successiva ratifica del Garante.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn
Ratifica del provvedimento urgente contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Telegram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione riconducibile alla disciplina del c.d. revenge porn. L’intervento era finalizzato a prevenire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riferito all’interessato e a imporre misure di conservazione a fini probatori dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro dalla piattaforma.
Fatti e origine della segnalazione
La vicenda prende avvio da una segnalazione presentata al Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dalla norma, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram da essa indicata. La disciplina richiamata consente l’intervento del Garante quando vi sia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a restare privati, possano essere diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali.
Intervento urgente del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 132 del 25 marzo 2024, ritenendo compatibile la segnalazione con la previsione normativa richiamata. Con tale provvedimento urgente ha:
- ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto alla società di conservare, a soli fini probatori, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- richiesto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Esito del procedimento e ratifica
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma il 26 marzo 2024. Il Garante ha poi esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, giungendo alla ratifica del provvedimento urgente. La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando integralmente l’atto n. 132/2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Norme richiamate
Nel provvedimento sono richiamati:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alla segnalazione e all’intervento del Garante nei casi di revenge porn;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, sulla possibilità di adozione urgente del provvedimento da parte del dirigente competente;
- l’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, in relazione alle osservazioni presentate nel procedimento.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il provvedimento nasce da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire in presenza del fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. Il Garante richiama anche la previsione secondo cui la decisione deve essere adottata entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.
Provvedimento urgente adottato dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 132 del 25 marzo 2024. Con tale atto ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione sulla conservazione probatoria
Alla medesima società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori e per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 132/2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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