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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19180/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione dei supplementi di pensione spettanti a un assicurato della gestione ex ENPALS, con particolare riferimento al criterio di calcolo della cd. quota B della pensione per anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992. La Corte d’appello aveva accolto la domanda del pensionato, ritenendo che, nel calcolo della quota B, non dovesse applicarsi il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000, rivalutato dal gennaio 1998, sostenendo che il rinvio dell’art. 1 del d.lgs. n. 182/1997 all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 non imponesse di mantenere fermo tale limite. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che per la quota B resti applicabile il massimale specifico previsto per i trattamenti ENPALS; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 16 l. n. 412/1991, contestando la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze arretrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato, in continuità con il proprio precedente orientamento, che nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo non possono essere considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997, poiché tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità. Ha inoltre ribadito che l’art. 16 della l. n. 412/1991 vieta il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti previdenziali obbligatori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che dovrà riesaminare il merito attenendosi a tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971

    per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo resta applicabile il limite di retribuzione giornaliera pensionabile ivi previsto, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997; il limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997

    ha modificato il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i trattamenti ENPALS, senza eliminarlo

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997

    non consente di ritenere superato il massimale specifico previsto per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo

  • art. 16 della legge n. 412 del 1991

    sancisce il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 38 Cost.

    richiamato come limite sistemico nel bilanciamento tra tutela previdenziale e contenimento della spesa pubblica

Massime di principio

  • Nella determinazione della quota di pensione dei lavoratori dello spettacolo relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale ENPALS continua ad applicarsi alla parte eccedente, se non espressamente abrogato o reso incompatibile da successivi interventi legislativi.
  • Il rinvio ad altra disciplina generale non comporta di per sé il superamento del massimale speciale, quando quest’ultimo sia coerente con la struttura complessiva del regime pensionistico di categoria e con il sistema di maggior favore riservato agli iscritti.
  • Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria opera il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, sicché il giudice non può cumularli nella liquidazione delle differenze arretrate.
  • Il controllo di legittimità deve essere guidato dalla continuità con l’orientamento nomofilattico consolidato, salvo che non emergano ragioni serie per un suo superamento.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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