Sentenza del 12/02/2015 n. 476 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Casi di grave e permanente invalidità o menomazione - Badante priva di titolo accademico riconosciuto - Deducibilità spese - Legittimità della cartella di pagamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria non è stata ritenuta fondata. È stato affermato che la specificità dell'assistenza non dipende dai requisiti formali o dal titolo di studio dell'assistente, ma dal collegamento concreto e necessario tra la prestazione resa e la menomazione del beneficiario. Pertanto, la cartella di pagamento è stata considerata illegittima nella parte fondata sul solo difetto di titolo accademico della badante.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della cartella di pagamento e il mancato riconoscimento della deducibilità delle spese sostenute per l'assistenza personale prestata da una badante priva di un titolo accademico o professionale riconosciuto. La questione riguardava se tali spese potessero essere considerate di assistenza specifica in presenza di una grave e permanente invalidità o menomazione.
Norme richiamate
Normativa fiscale sulle spese mediche e di assistenza specifica per persone con grave e permanente invalidità o menomazione
La specificità dell'assistenza è determinata non dai requisiti di chi presta l'assistenza ma dalla sua connessione specifica alla menomazione che costituisce la causa necessaria della prestazione richiesta.
La deducibilità o il riconoscimento fiscale della spesa dipendono dalla funzione concreta dell'assistenza e dal suo necessario collegamento con la disabilità, non dal possesso, da parte dell'assistente, di un titolo accademico o professionale.
Massime di principio
- Per valutare la deducibilità delle spese di assistenza, occorre verificare la relazione concreta tra la prestazione e la menomazione del beneficiario, non soltanto le qualifiche formali dell'assistente.
- L'assenza di un titolo accademico o professionale della badante non esclude automaticamente la natura di assistenza specifica, se la prestazione è necessaria a causa della grave invalidità o menomazione.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare la legittimità di una cartella sul solo requisito formale del titolo dell'assistente, senza esaminare la necessità e la funzione effettiva delle prestazioni svolte.
- È comunque opportuno documentare la grave e permanente invalidità, la necessità dell'assistenza e il collegamento tra le mansioni svolte e la menomazione, poiché la valutazione resta ancorata alle circostanze concrete.
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