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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/297

Regolamento delegato (UE) 2025/297 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l’istituzione e il funzionamento dei collegi consultivi di vigilanza

Normativa europea32025R0297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il MiCA definendo criteri operativi per costituire e far funzionare i collegi consultivi di vigilanza dei token significativi. Stabilisce come individuare i soggetti più rilevanti da coinvolgere, quando un token si considera utilizzato su vasta scala in uno Stato membro e come gestire composizione, quorum, scambio di informazioni e affidamento di compiti tra i membri del collegio. Introduce inoltre regole pratiche sull’accordo scritto tra i membri, sulle riunioni e sui canali sicuri di comunicazione.

Norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l’istituzione, la composizione e il funzionamento dei collegi consultivi di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/1114 per gli emittenti di token significativi.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, con riferimento ai collegi consultivi di vigilanza istituiti dall’ABE per ciascun emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo. Riguarda l’ABE, le autorità competenti e gli altri soggetti che, in base ai criteri del regolamento, possono essere membri o partecipanti del collegio, inclusi prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi, imprese di investimento, prestatori di servizi di pagamento e, in taluni casi, autorità di paesi terzi. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; non disciplina direttamente l’emissione del token, ma la governance di vigilanza collegata ai token significativi. Le regole sulla determinazione dei soggetti più rilevanti e sul concetto di utilizzo su vasta scala si basano sul semestre più recente soggetto agli obblighi di comunicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.

Norme tecniche sui collegi consultivi di vigilanza per token significativi

Il regolamento delegato (UE) 2025/297 integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) disciplinando in modo puntuale l’istituzione e il funzionamento dei collegi consultivi di vigilanza che l’ABE deve creare per ciascun emittente di token collegato ad attività significativo o di token di moneta elettronica significativo. La finalità è assicurare un coordinamento effettivo e uniforme della vigilanza, tenendo conto sia della rilevanza dei diversi soggetti coinvolti sia dell’esigenza di stabilità e funzionalità del collegio.

Ambito e funzione del collegio

L’ABE istituisce, gestisce e presiede il collegio per facilitare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e il coordinamento tra autorità competenti. Il regolamento definisce i criteri tecnici per selezionare i membri più rilevanti, per determinare quando un token si considera utilizzato su vasta scala in uno Stato membro e per aggiornare periodicamente la composizione del collegio.

Criteri per i membri più rilevanti

Per le categorie di soggetti indicate all’articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE deve basarsi su indicatori quantitativi riferiti al semestre più recente soggetto agli obblighi di comunicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, del MiCA. In particolare, deve considerare i tre soggetti con i valori più elevati in termini di custodia di riserve o fondi, volume e valore delle operazioni di negoziazione, operazioni di pagamento e operazioni di custodia/amministrazione relative al token significativo. L’ABE può limitare la partecipazione ai soli soggetti effettivamente pertinenti per i lavori del collegio.

Utilizzo su vasta scala in uno Stato membro

Ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera l), un token significativo è considerato utilizzato su vasta scala in uno Stato membro se, in un giorno del periodo di riferimento, i possessori situati in quello Stato membro raggiungono almeno il 20% della popolazione nazionale, oppure se il numero medio giornaliero delle operazioni e il loro valore aggregato medio superano, rispettivamente, 1.250.000 operazioni e 250.000.000 EUR. La localizzazione si ricava dalla residenza abituale delle persone fisiche e dalla sede legale delle persone giuridiche. L’autorità che chiede di entrare nel collegio deve presentare una richiesta motivata con adeguata dimostrazione del superamento delle soglie.

Rivalutazione periodica e accordo scritto

L’ABE deve rivalutare almeno ogni due anni l’idoneità delle autorità a far parte del collegio. Le autorità membri sulla base del criterio del token utilizzato su vasta scala devono fornire le informazioni necessarie per la verifica. L’istituzione e il funzionamento del collegio si fondano su un accordo scritto: l’ABE ne invia una proposta ai membri, che hanno 10 giorni di calendario per formulare osservazioni; nella finalizzazione deve tener conto delle osservazioni e motivare l’eventuale mancato recepimento.

Partecipazione, quorum e adozione delle decisioni

Ogni membro designa un partecipante, eventualmente con un supplente; l’ABE designa un proprio rappresentante e può invitare ulteriori partecipanti senza diritto di voto. Se un’autorità può essere membro in più casi o se più autorità di uno stesso paese terzo hanno diritto a sedere nel collegio, è possibile designare un partecipante aggiuntivo senza voto. Quando vi sono più membri per Stato membro, essi indicano quale abbia diritto di voto. Per adottare un parere o una raccomandazione del collegio è necessario un quorum pari alla metà dei membri votanti; se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria senza quorum. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice; le astensioni non incidono sul calcolo dei voti espressi.

Riunioni, ordine del giorno e documentazione

Il presidente stabilisce la frequenza delle riunioni tenendo conto dei compiti del collegio e delle richieste dei membri, e convoca almeno una riunione l’anno, in presenza o virtuale. I membri possono chiedere la convocazione di una riunione e il rifiuto deve essere motivato. Il presidente trasmette un ordine del giorno preliminare, raccoglie e valuta le proposte dei membri e, se richiesto, spiega il mancato inserimento di specifici punti. I membri coinvolti in una riunione o attività devono scambiarsi in anticipo documenti e contributi per consentire una partecipazione effettiva.

Scambio di informazioni e coordinamento tra collegi

Ciascun membro deve fornire senza indebito ritardo, su richiesta, le informazioni necessarie all’ABE e, se del caso, all’autorità competente cui siano stati affidati alcuni compiti presidenziali. L’ABE e l’eventuale autorità incaricata ricevono tutti gli scambi informativi e possono condividerli con altri membri se pertinenti. Se l’emittente ha più token significativi, l’ABE può istituire più collegi e i rispettivi presidenti devono mantenersi informati sulle misure adottate negli altri collegi relativi allo stesso emittente. Gli scambi di informazioni devono essere disciplinati nell’accordo scritto e, per le informazioni riservate, devono avvenire tramite canali sicuri.

Affidamento di compiti e presidenza

I membri del collegio devono discutere l’eventuale affidamento volontario di compiti tra loro, compresi, se opportuno, tutti o parte dei compiti previsti dall’articolo 119, paragrafo 7, lettere da b) a e), del MiCA. Il relativo assetto deve essere descritto nell’accordo scritto. Quando il collegio riguarda un ente creditizio emittente un token di moneta elettronica significativo, l’ABE può affidare o condividere con l’autorità di vigilanza prudenziale competente parte dei compiti di presidenza, ma resta incaricata di stabilire le modalità e procedure scritte del collegio, previa consultazione degli altri membri.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Criteri per individuare i soggetti più rilevanti

L’ABE deve considerare, per le categorie di soggetti di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), del regolamento (UE) 2023/1114, i primi tre operatori sulla base di indicatori di attività nel semestre di riferimento: custodia delle riserve o dei fondi ricevuti in cambio dei token, numero medio e valore aggregato medio delle operazioni giornaliere su piattaforme di negoziazione, operazioni di pagamento per i token di moneta elettronica significativi e operazioni di custodia/amministrazione per conto dei clienti. L’ABE può limitarsi a invitare al collegio solo alcuni dei soggetti individuati come più rilevanti se sono gli unici pertinenti nella loro categoria.

Token utilizzato su vasta scala

Un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo si considera utilizzato su vasta scala in uno Stato membro se, nel periodo di riferimento, almeno in un giorno i possessori situati in tale Stato membro raggiungono almeno il 20% della popolazione nazionale, oppure se il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere con partecipazione localizzata nello Stato membro superano 1.250.000 operazioni e 250.000.000 EUR. Per possessore rilevante si intende il titolare con diritto di rimborso; l’ubicazione si determina, per le persone fisiche, sulla residenza abituale e, per le persone giuridiche, sulla sede legale. Le autorità competenti che chiedono di entrare nel collegio su tale base devono presentare una richiesta motivata con dati probatori.

Periodo di riferimento e nozione di operazione

Il periodo di riferimento è il semestre più recente soggetto agli obblighi di comunicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114. Ai fini dei criteri numerici, per operazione si intende ogni variazione del soggetto avente diritto al token derivante dal trasferimento da un indirizzo o da un conto di registro distribuito a un altro.

Rivalutazione periodica della composizione del collegio

L’ABE deve rivalutare almeno ogni due anni quali autorità siano idonee a essere membri del collegio ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f), h) e l), del regolamento (UE) 2023/1114. Le autorità che sono membri in base alla lettera l) devono fornire, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni necessarie a verificare se permangono i criteri di ammissibilità.

Accordo scritto di istituzione e coordinamento

L’istituzione e il funzionamento del collegio si basano su un accordo scritto tra i membri. L’ABE trasmette una proposta di accordo ai membri determinati ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, concedendo 10 giorni di calendario per osservazioni; finalizza l’accordo tenendo conto delle osservazioni e motivando l’eventuale mancato recepimento, quindi comunica ai membri gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione.

Partecipazione, voti e quorum

Ogni membro designa un partecipante appropriato e può nominare un supplente; l’ABE designa un rappresentante e può far partecipare altri soggetti senza voto. Se un’autorità ha diritto a essere membro in più casi, o se più autorità dello stesso paese terzo hanno tale diritto, può essere designato un partecipante aggiuntivo senza voto. Se vi sono più membri per Stato membro, essi indicano quale abbia diritto di voto. Per adottare un parere o una raccomandazione del collegio è richiesto un quorum pari alla metà dei membri votanti; se non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria senza quorum. La maggioranza richiesta è la maggioranza semplice dei votanti; le astensioni non contano.

Convocazione, agenda e riunioni

Il presidente determina la frequenza delle riunioni tenendo conto dei compiti del collegio e delle richieste dei membri e convoca almeno una riunione all’anno, in presenza o virtuale. I membri possono chiedere una riunione, e il rifiuto deve essere motivato. Il presidente trasmette un ordine del giorno preliminare, valuta le proposte dei membri e ne motiva l’eventuale esclusione.

Scambio di informazioni e comunicazioni riservate

Ciascun membro deve fornire, su richiesta e senza indebito ritardo, all’ABE e, se del caso, all’autorità competente cui siano stati affidati taluni compiti presidenziali, tutte le informazioni necessarie per l’esercizio dei poteri di vigilanza e per gli scambi previsti dal regolamento. L’ABE e l’eventuale autorità incaricata ricevono tutti gli scambi informativi e possono condividerli con altri membri se pertinenti. Se l’emittente ha più token significativi, l’ABE può istituire più collegi e i rispettivi presidenti devono tenersi reciprocamente informati sulle azioni intraprese negli altri collegi. Lo scambio di informazioni deve avvenire con mezzi concordati nell’accordo scritto e le informazioni riservate devono essere trasmesse tramite canali sicuri.

Affidamento di compiti tra membri e presidenza

I membri devono discutere l’eventuale affidamento volontario di compiti tra loro ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114. L’affidamento può comprendere anche tutti o parte dei compiti di cui all’articolo 119, paragrafo 7, lettere da b) a e). In caso di collegio istituito per un ente creditizio emittente un token di moneta elettronica significativo, l’ABE può affidare o condividere con l’autorità di vigilanza prudenziale competente taluni compiti di presidenza, mantenendo però la responsabilità di definire modalità e procedure scritte del collegio.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati delle cripto-attivitàvigilanza prudenzialecoordinamento tra autorità di vigilanzaservizi di pagamentogovernance regolamentare

Testo integrale

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