Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2318

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2318 della Commissione, del 10 novembre 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Bursa Kestane Şekeri (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione iscrive l’indicazione geografica protetta "Bursa Kestane Şekeri" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’atto dà seguito a una domanda presentata dalla Turchia e pubblicata secondo il previgente regolamento sui regimi di qualità, in assenza di opposizioni. Il regolamento è un atto di esecuzione puntuale, con efficacia diretta negli Stati membri, e si limita a disporre la registrazione e a fissarne l’entrata in vigore.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Bursa Kestane Şekeri" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, dell’indicazione geografica protetta (IGP) "Bursa Kestane Şekeri". Produce effetti negli Stati membri in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile; riguarda il regime UE delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda proveniva dalla Turchia ed era stata presentata e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non risultano dichiarazioni di opposizione. Non disciplina in modo generale altri prodotti o altre indicazioni geografiche, ma solo l’iscrizione della specifica IGP indicata.

Iscrizione dell’indicazione geografica "Bursa Kestane Şekeri"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2318 della Commissione iscrive nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche l’indicazione geografica protetta "Bursa Kestane Şekeri". L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, oltre alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità.

Origine della domanda e base procedurale

Secondo i considerando, la domanda di registrazione era stata presentata dalla Turchia ed era stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, regime previgente sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione richiamata come applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale assenza di opposizioni ha consentito di procedere alla registrazione.

Effetti della registrazione

Con l’articolo 1, l’indicazione "Bursa Kestane Şekeri" viene iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per gli operatori interessati, ciò significa che la denominazione beneficia della tutela prevista dal sistema UE delle indicazioni geografiche, nei limiti e alle condizioni del regime applicabile.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come indicato nel dispositivo finale, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’IGP nel registro dell’Unione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Bursa Kestane Şekeri" come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Turchia ed era stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàregistri ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.