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Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 383 - Comm. Trib. Prov. Milano

ICI - Variazione classamento catastale - Rilevanza per il passato ai fini impositivi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la variazione di classamento catastale, comportando un aumento della rendita, non potesse essere utilizzata per il calcolo dell’ICI prima della sua formale notificazione da parte dell’Ufficio del Territorio. La questione riguardava quindi l’efficacia temporale della nuova rendita e la possibilità per il Comune di applicarla anche a periodi d’imposta ancora accertabili.

La decisione

La sentenza ha stabilito che la nuova rendita catastale, una volta definita, può essere utilizzata dal Comune per determinare l’ICI anche se non è stata notificata al contribuente. L’art. 74 della legge n. 342/2000 impedisce l’utilizzo della rendita prima della notificazione solo nei casi in cui l’annualità non sia più suscettibile di accertamento; non esclude invece l’applicazione della rendita alle annualità ancora aperte o sospese. Il ricorso del contribuente è pertanto risultato infondato.

Norme richiamate

  • Art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342

    L’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima ai fini impositivi anche per annualità di imposte sospese, ovverossia ancora suscettibili di accertamento.

    La mancata notificazione della variazione catastale impedisce l’utilizzo della nuova rendita solo quando ciò sia giuridicamente necessario, ma non impedisce al Comune di applicarla retroattivamente alle annualità ancora accertabili.

  • ICI - imposta comunale sugli immobili

    La base imponibile può essere determinata utilizzando la rendita catastale aggiornata, anche per annualità precedenti, purché ancora aperte ai fini dell’accertamento.

  • Cassazione n. 4336/2015

    Conferma il principio secondo cui la nuova rendita catastale può rilevare ai fini impositivi per le annualità ancora suscettibili di accertamento, anche se la relativa variazione non è stata previamente notificata al contribuente.

Massime di principio

  • Una variazione catastale che aumenta la rendita può essere utilizzata dall’ente impositore per ricalcolare l’imposta anche con riferimento ad annualità precedenti, se tali annualità non sono ancora prescritte o definite.
  • La mancata notifica della rendita non rende automaticamente illegittimo l’accertamento: occorre verificare se l’annualità era ancora accertabile al momento dell’utilizzo della nuova rendita.
  • La notificazione resta rilevante per garantire la conoscibilità della variazione e per i casi in cui la legge richieda espressamente tale adempimento, ma non esclude in generale l’efficacia fiscale della rendita già attribuita.
  • In situazioni analoghe è necessario controllare la data di attribuzione della nuova rendita, la data dell’accertamento comunale, i termini di decadenza dell’imposta e l’eventuale definitiva chiusura dell’annualità.

Testo integrale

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