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Ordinanza

Ordinanza n. 383/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di diniego all'istanza di condono del 15 gennaio 2024, prot. n. 1218; - dell'ordinanza di demolizione e rispristino dello stato dei luoghi del 17 gennaio 2024, n. 1/2024 nonché, per quanto occorrer possa della nota del 12 gennaio 2026, prot. n. 3060 ad oggetto “verifica ottemperanza ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni) N. 01 del 15.01.2024 ” e di ogni provvedimento ed atto propedeutico e/o connesso nonché per l'accoglimento dell'istanza ex art. 116 c.p.a. e per l'effetto per la condanna dell'Amministrazione comunale a fornire copia degli atti e documenti di cui all'istanza di accesso del 25 marzo 2026 (allo stato non ancora riscontrata) con espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso all'esito del suddetto accesso agli atti.

Giustizia amministrativa202600136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di condono edilizio, ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché richiesta di pagamento degli oneri di riproduzione connessa all'accesso documentale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di condono e l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, chiedendo inoltre, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., la condanna del Comune a consentire l'accesso agli atti richiesti con istanza del 25 marzo 2026, non ancora riscontrata al momento della proposizione del ricorso, con riserva di proporre motivi aggiunti dopo l'esame della documentazione. Nel corso del giudizio è emerso che gli atti richiesti erano stati già ostesi dall'Amministrazione. Restava controversa, secondo le difese, la debenza e la proporzionalità degli oneri di riproduzione e la loro correlazione con l'esercizio del diritto di accesso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che l'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. fosse divenuta improcedibile, poiché la documentazione richiesta era stata già resa disponibile dal Comune. La funzione interinale dell'accesso infraprocedimentale, strumentale all'esercizio del diritto di difesa, doveva quindi considerarsi realizzata. Il giudice ha precisato che la questione relativa alla debenza, proporzionalità e correlazione degli oneri di riproduzione con il diritto di accesso potrà essere approfondita nella sede di merito. Ha pertanto dichiarato di non avere, allo stato, nulla a provvedere sull'istanza ex art. 116 c.p.a., rinviando la regolazione delle spese alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    istanza ex art. 116 c.p.a.

    La tutela giurisdizionale in materia di accesso non richiede ulteriori statuizioni quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione abbia già osteso gli atti richiesti e sia stata realizzata la funzione strumentale dell'accesso.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    verifica ottemperanza ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31 del D.P.R. n. 380/2001)

    Richiamato nell'atto comunale oggetto di impugnazione; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'Amministrazione ostende integralmente gli atti richiesti, la domanda di accesso non richiede ulteriori statuizioni allo stato, perché la funzione strumentale dell'accesso rispetto all'esercizio del diritto di difesa si è realizzata.
  • La questione relativa alla debenza, proporzionalità e correlazione degli oneri di riproduzione con l'esercizio del diritto di accesso può essere riservata alla fase di merito anche quando gli atti richiesti siano già stati ostesi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioni
RamiAccesso e trasparenzaEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzo

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