Regolamento (UE) 2023/685
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 della Commissione del 27 marzo 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell'Unione europea, sostituendo integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Le modifiche riflettono l'evoluzione della situazione epidemiologica in vari Stati membri, con declassamenti, riclassificazioni e nuove delimitazioni territoriali in funzione del rischio. L'obiettivo è contenere la diffusione della malattia, mantenendo misure speciali di controllo proporzionate e scientificamente fondate. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, e in particolare alle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate in Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Repubblica ceca, Grecia, Bulgaria e Romania. La disciplina riguarda suini detenuti e selvatici, nonché i movimenti di animali e prodotti collegati nelle aree interessate, con effetti diretti e obbligatori in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. Il regolamento opera nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2020/687; non contiene esclusioni generali, ma aggiorna territorialmente le zone in funzione dell'andamento epidemiologico.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento interviene in un quadro di sanità animale caratterizzato da una situazione epidemiologica dinamica della peste suina africana nell'Unione. La Commissione aggiorna l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per adeguare le zone soggette a restrizioni I, II e III all'evoluzione dei focolai e al livello di rischio nelle aree interessate.
Finalità e basi del provvedimento
L'atto richiama il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, il suo articolo 71, paragrafo 3, come base giuridica per le misure speciali di controllo. Nei considerando, la Commissione sottolinea che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti rilevanti sulla redditività degli allevamenti, sulla movimentazione delle partite e sulle esportazioni verso Paesi terzi. Le modifiche devono riflettere la situazione epidemiologica locale e generale, il rischio di ulteriore diffusione, i criteri scientifici di regionalizzazione, gli orientamenti UE concordati con gli Stati membri e le norme WOAH.
Ambito di applicazione territoriale
Il regolamento concerne gli Stati membri già ricompresi nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605 e aggiorna le zone soggette a restrizioni in Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Repubblica ceca, Grecia, Bulgaria e Romania. Le delimitazioni sono estremamente puntuali e riguardano regioni, province, distretti, comuni e, in diversi casi, porzioni di comune o di unità amministrative delimitate da infrastrutture viarie o ferroviarie.
Criteri epidemiologici e logica della riclassificazione
La Commissione afferma che le modifiche si fondano sui focolai recenti e sull'evoluzione del rischio. In particolare:
- in Polonia e Italia, nuovi focolai nei suini selvatici giustificano il passaggio di alcune aree da zona I a zona II;
- in alcune aree polacche con assenza di focolai negli ultimi dodici mesi, zone II vengono ricondotte a zone I;
- in Slovacchia e Bulgaria, alcune aree già in zona III vengono riclassificate in zona II per l'efficacia delle misure di controllo e per l'assenza di focolai nei suini detenuti nei periodi rilevanti;
- in diversi casi le zone sono ridefinite o ampliate per tenere conto delle aree circostanti e prevenire la diffusione della malattia.
Contenuto dell'allegato sostitutivo
L'allegato sostitutivo elenca, per ciascuno Stato membro, le zone soggette a restrizioni suddivise in tre parti:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I;
- Parte II: zone soggette a restrizioni II;
- Parte III: zone soggette a restrizioni III.
Per ciascun Paese sono indicate le unità territoriali interessate. Il testo è particolarmente dettagliato per la Germania e la Polonia, con numerose regioni e comuni individuati; per altri Stati membri sono riportati distretti o interi territori amministrativi. In Italia, ad esempio, sono interessate aree di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Sardegna e altre regioni; in Grecia sono individuate aree di specifiche regional unit; in Romania è elencata gran parte del territorio nazionale come zona III.
Effetti pratici per operatori e autorità
L'aggiornamento delle zone incide sulle misure applicabili alla circolazione di suini, prodotti e materiali connessi nelle aree classificate, secondo la disciplina del regolamento (UE) 2021/605 e del regolamento delegato (UE) 2020/687 richiamato nei considerando. Per gli operatori del settore suinicolo ciò comporta la necessità di verificare costantemente la classificazione territoriale delle aziende, degli stabilimenti e delle attività connesse, poiché la fascia di restrizioni determina il regime di movimentazione e le misure di gestione del rischio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale dell'allegato I
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sia sostituito integralmente dal testo allegato al presente regolamento. Ne deriva l'aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III per gli Stati membri interessati.
Criteri di aggiornamento delle zone
Nei considerando la Commissione precisa che le modifiche si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientificamente validi, sugli orientamenti UE concordati in seno al comitato permanente e sulle norme internazionali WOAH, oltre che sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti.
Riclassificazione di aree in Polonia e Italia
Alcune aree della Polonia e dell'Italia sono riclassificate da zona soggetta a restrizioni I a II a seguito di nuovi focolai nei suini selvatici, mentre altre zone della Polonia passano da II a I per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi; alcune parti della regione di Santacroce (Polonia) sono soppresse dagli elenchi per assenza di focolai nelle zone confinanti.
Declassamento di aree in Slovacchia e Bulgaria
Alcune aree delle regioni slovacche di Medzilaborce, Humenné, Stropkov, Michalovce e Sobrance, nonché aree bulgare delle regioni di Varna, Blagoevgrad, Pazardzhik e Plovdiv, passano da zona soggetta a restrizioni III a II in ragione dell'assenza di focolai nei suini detenuti negli ultimi tre mesi o dodici mesi, pur permanendo la presenza della malattia nei suini selvatici in taluni casi.
Nuove delimitazioni e soppressioni in varie zone
Il regolamento ridisegna e amplia diverse zone soggette a restrizioni in Bulgaria, Italia, Polonia e Slovacchia, e sopprime alcune parti di zone polacche; il perimetro delle zone è definito con grande dettaglio per regioni, province, comuni, distretti e, in alcuni casi, porzioni di territorio delimitate da strade, fiumi o linee ferroviarie.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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