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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/709

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/709 della Commissione del 29 marzo 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32023R0709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/709 aggiorna il regime dei prezzi rappresentativi applicabile alle importazioni nei settori delle uova e del pollame, nonché dell’ovoalbumina. La Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95 sulla base del monitoraggio periodico dei dati di mercato, per adeguare i valori alle variazioni dei prezzi secondo l’origine. La misura è immediatamente applicabile, poiché entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 con aggiornamento dei prezzi rappresentativi per taluni prodotti dei settori uova e pollame, in particolare per pezzi disossati di pollame congelati originari del Brasile.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi all’importazione nell’Unione europea di prodotti rientranti nei settori delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1484/95. La modifica incide in concreto sull’allegato I del regolamento base, aggiornando il prezzo rappresentativo e la cauzione per una specifica voce NC: 0207 14 10, "Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati", di origine BR (Brasile).

Modifica dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/709 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. La Commissione motiva l’intervento con il controllo periodico dei dati di mercato, dal quale emerge la necessità di aggiornare alcuni prezzi rappresentativi in funzione delle variazioni dei prezzi per origine.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 183, lettera b), e del regolamento (UE) n. 510/2014, in particolare dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a). Il considerando richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1484/95 aveva già stabilito le modalità applicative del regime relativo ai dazi addizionali all’importazione e i prezzi rappresentativi per i settori interessati.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

La modifica sostanziale consiste nella sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo allegato al nuovo regolamento di esecuzione. L’intervento riguarda la voce NC 0207 14 10, relativa a "Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati".

Per tale merce, l’allegato riporta:

  • prezzo rappresentativo: 230,1 EUR/100 kg;
  • cauzione di cui all’articolo 3: 21 EUR/100 kg;
  • origine: BR (Brasile).

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta giustificata dall’esigenza di applicare la misura il più rapidamente possibile dopo la disponibilità dei dati aggiornati. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è modificare il regolamento (CE) n. 1484/95 per adeguare i prezzi rappresentativi utilizzati nel sistema dei dazi addizionali all’importazione nei settori uova, pollame e ovoalbumina.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda un prodotto specifico: codice NC 0207 14 10, pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati.

Nuovi valori per il prodotto interessato

Per la voce NC 0207 14 10, originaria del Brasile (BR), il prezzo rappresentativo è fissato a 230,1 EUR/100 kg e la cauzione di cui all’articolo 3 è fissata a 21 EUR/100 kg.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internoscambi internazionalidazi doganali

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