Cassazione Civile, Ordinanza n. 00545/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società in liquidazione, dopo aver concluso la composizione negoziata della crisi, ha presentato al Tribunale domanda di omologazione del concordato semplificato. Il tribunale, dopo una prima verifica di ritualità e la nomina di un ausiliario, ha successivamente revocato l'apertura del procedimento ritenendo emersa la mancanza originaria dei presupposti di legge e ha dichiarato cessate le misure protettive. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con nove motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 25-sexies e 106 CCII, sostenendo che il rinvio all'art. 106 consentirebbe la revoca anticipata solo in caso di atti in frode e non anche per difetto dei requisiti di ammissibilità; ha inoltre invocato la ricorribilità del decreto ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Gli altri otto motivi contestavano nel merito la valutazione del tribunale sulla mancanza dei requisiti originari per l'accesso al concordato semplificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rinvio dell'art. 25-sexies, comma 8, all'art. 106 CCII consenta di applicare al concordato semplificato anche la verifica delle condizioni di ammissibilità richiamate dagli artt. 84-88 CCII, senza limitarsi agli atti in frode. Tuttavia, il provvedimento del tribunale che revoca l'apertura della procedura con decreto non soggetto a reclamo non ha carattere decisorio e quindi non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. In alternativa, se qualificato come diniego di omologazione anticipato, il provvedimento sarebbe stato reclamabile dinanzi alla corte d'appello ex art. 247 CCII e comunque non direttamente ricorribile per cassazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25-sexies CCII
comma 4; comma 6; comma 8; ultimo comma
Il rinvio all'art. 106 CCII opera anche rispetto alla verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato semplificato; il decreto di apertura della procedura equivale, ai fini dell'art. 106, all'ammissione al concordato.
art. 106 CCII
La disciplina sugli atti in frode e sulla verifica delle condizioni di apertura richiamata da questa norma si applica, per compatibilità, anche al concordato semplificato in relazione alle sue specifiche condizioni di ammissibilità.
art. 44 CCII
La revoca del precedente decreto di apertura può essere disposta con decreto non soggetto a reclamo, previo contraddittorio con il debitore.
art. 247 CCII
Se il provvedimento viene qualificato come diniego di omologazione del concordato semplificato, il rimedio è il reclamo alla corte d'appello, non il ricorso immediato per cassazione.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario è escluso quando manca il requisito della decisorietà del provvedimento impugnato o quando l'ordinamento prevede un diverso mezzo di impugnazione.
art. 24 Cost.
La censura di lesione del diritto di difesa è stata respinta in quanto il provvedimento impugnato non era autonomamente ricorribile per cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo, ma non ritenuto idoneo a fondare l'ammissibilità del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 68 c.p.c.
Norma richiamata per la nomina dell'ausiliario da parte del tribunale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato semplificato, il rinvio contenuto nell'art. 25-sexies CCII all'art. 106 CCII non va letto in modo restrittivo, ma consente di applicare la disciplina richiamata anche alla verifica delle condizioni di ammissibilità della procedura, nei limiti della compatibilità con il modello semplificato.
- Il provvedimento del tribunale che revoca l'apertura del concordato semplificato con decreto non soggetto a reclamo non è dotato di decisorietà e, pertanto, non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.
- Quando un provvedimento in materia di concordato è espressamente reclamabile davanti alla corte d'appello, il ricorso immediato per cassazione è inammissibile per difetto del requisito di residualità del rimedio straordinario.
- Se il giudice di merito, anziché revocare l'apertura, abbia sostanzialmente anticipato il giudizio di omologazione del concordato semplificato, il mezzo di impugnazione resta comunque il reclamo previsto dal codice della crisi e non il ricorso diretto per cassazione.
- Le doglianze che investono il merito della valutazione di ammissibilità della procedura restano assorbite quando il ricorso è inammissibile per difetto di decisorietà del provvedimento impugnato.
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