Sentenza del 18/02/2020 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Frode carosello - Connivenza nella frode - Onere del contribuente di effettuare visure camerali - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava a XXX s.r.l. l'utilizzo in detrazione di IVA su fatture ritenute soggettivamente inesistenti emesse da società 'cartiere' nell'ambito di un meccanismo di frode carosello per gli anni 2012 e 2013; inoltre l'Ufficio ha disconosciuto la deducibilità di perdite su crediti per l'anno 2013. L'Amministrazione ha ritenuto che la contribuente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto sospettare la frode (omessa diligenza) e ha recuperato l'IVA indebitamente detratta e tassato le perdite su crediti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale (Sez. VI) ha accolto l'appello della società. Pur riconoscendo che la frode carosello era stata posta in essere, il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia fornito prova adeguata della connivenza della XXX s.r.l.; ha censurato l'inversione dell'onere della prova operata dall'Ufficio (che aveva posto in capo al contribuente l'obbligo di effettuare visure camerali e di 'farsi venire il dubbio' sui fornitori). Per tali ragioni l'appello è stato accolto e le spese processuali compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 5
L'Ufficio ha richiamato la norma per recuperare l'IVA detratta in caso di fatture inesistenti e per ritenere la contribuente corresponsabile; il Collegio ha stabilito che la norma non giustifica lo scarico dell'onere della prova sul contribuente senza efficaci elementi oggettivi di connivenza.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
Richiamata dall'Amministrazione come base per il recupero dell'IVA indebitamente detratta; il Collegio ha comunque richiesto prova della consapevolezza del cessionario.
TUIR, art. 101
Riferito alla deducibilità delle perdite su crediti per l'anno 2013; l'Ufficio ha contestato la certezza e definitività delle perdite e ha recuperato l'importo, ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla mancanza di prova della connivenza.
DPR 600/1973, art. 39, comma 1, lett. c) e d)
Utilizzato dall'Ufficio per la determinazione del reddito d'impresa a seguito del recupero fiscale; richiamato ma non decisivo alla luce dell'accoglimento dell'appello.
Codice Civile, art. 2697
Richiamato in relazione all'onere della prova; la CTR ha ribadito che l'onere di dimostrare la connivenza grava sull'Amministrazione e non può essere semplicemente invertito imponendo al contribuente obblighi di indagine sommaria.
D.P.R. n. 633/1972, art. 60-bis e art. 14
Citate dall'appellante o dall'Ufficio in relazione agli obblighi di controllo delle operazioni IVA; il Collegio ha comunque escluso che tali norme giustifichino l'inversione dell'onere probatorio imponendo al contribuente di eseguire visure obbligatorie per provare la propria buona fede.
D.L. n. 78/2010, art. 29
Richiamato nelle censure relative all'applicazione delle sanzioni; il Collegio non ha ritenuto necessario decidere separatamente visto che la questione principale (mancata prova della connivenza) assorbiva il giudizio.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. Vlaamse C-499/10, Mahagében C-80/11, Bonik C-285/11, Stehcemp C-277/14 e altre)
Richiamata dal Collegio per il principio secondo cui il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato se non quando l'Amministrazione dimostri, con elementi obiettivi, che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; la CTR ha applicato questo orientamento per escludere la responsabilità automatica del cessionario.
Massime di principio
- In caso di frode carosello l'Amministrazione deve dimostrare non solo l'esistenza del meccanismo fraudolento ma anche, con elementi oggettivi, la consapevolezza o la colpevole negligenza (connivenza) del cessionario: non è sufficiente rilevare l'anomalia della catena.
- Non si può invertire l'onere della prova imponendo al contribuente obblighi investigativi generici (es. dovere di effettuare visure camerali di propria iniziativa) per dimostrare la propria buona fede; l'onere di prova della connivenza resta in capo all'Amministrazione.
- La semplice relazione di fiducia verso un referente commerciale o l'apparente regolarità formale delle fatture non costituiscono di per sé prova di connivenza, ma il contribuente dovrebbe conservare documentazione (contratti, ordini, DDT, pagamenti bancari, corrispondenza commerciale, verifiche sui fornitori) che dimostri l'operatività reale e la regolarità delle operazioni.
- Le misure antifrode e il recupero dell'IVA devono rispettare il principio di proporzionalità: non è lecito estendere il recupero a soggetti che, pur inseriti nella catena, non risultino avere avuto scientemente parte alla frode.
- In contenziosi analoghi è utile per il contribuente documentare tempestivamente le verifiche effettuate sui fornitori e l'assenza di elementi che avrebbero dovuto far sorgere sospetti, così da contrastare la tesi dell'Amministrazione secondo cui avrebbe 'dovuto sapere'.
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