Sentenza del 23/10/2017 n. 6106 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notifica - Residenza o indirizzo del destinatario noti - Destinatario assente al momento della consegna - Temporanea irreperibilità - Notifica del prodromico accertamento eseguita ai sensi dell'art. 60, lett. e, dPR 600/73 - Illegittimità - Impugnazione dell'intimazione di pagamento - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'intimazione di pagamento relativa all'imposta dovuta per l'anno 2009, sostenendo che il precedente avviso di accertamento, quale atto presupposto, non gli fosse stato validamente notificato. In particolare, pur essendo nota la sua residenza nel Comune di Latina e il relativo indirizzo, il notificatore aveva applicato la procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, propria dei casi di irreperibilità assoluta, anziché quella dell'art. 140 c.p.c., applicabile quando il destinatario è temporaneamente assente presso un indirizzo conosciuto. La procedura corretta avrebbe richiesto il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso presso l'abitazione e l'invio della raccomandata informativa.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'accoglimento del ricorso contro l'intimazione di pagamento. Ha ritenuto illegittima la notifica dell'avviso di accertamento perché non risultava provato che il contribuente fosse trasferito in luogo sconosciuto, né che il notificatore avesse svolto e attestato nella relata adeguate ricerche. L'erronea notifica dell'atto presupposto ha determinato l'illegittimità dell'intimazione di pagamento conseguente. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La disposizione è applicabile soltanto nei casi di irreperibilità assoluta, cioè quando il contribuente si sia trasferito in luogo sconosciuto e non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune. Il notificatore deve svolgere e attestare adeguate ricerche, escludendo il semplice cambio di indirizzo nello stesso Comune.
Art. 140 c.p.c.
Norma applicabile quando la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario sono noti, ma il destinatario non viene trovato al momento della consegna.
In caso di irreperibilità relativa o temporanea, devono essere eseguiti gli adempimenti previsti dalla norma, tra cui l'affissione dell'avviso presso l'abitazione e l'invio della raccomandata informativa.
Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
Nel processo tributario d'appello è consentita la produzione di nuovi documenti, anche se aventi efficacia probatoria, senza le limitazioni previste per le altre fonti di prova.
Art. 57 d.lgs. n. 546/1992
È stato richiamato dal contribuente in relazione al divieto di proporre nuove eccezioni in appello, ma la decisione ha principalmente risolto la controversia sulla base della validità della notificazione.
Massime di principio
- Quando l'indirizzo o la residenza fiscale del destinatario sono noti e il destinatario è semplicemente assente al momento della notifica, deve essere utilizzata la procedura di irreperibilità relativa prevista dall'art. 140 c.p.c.
- La procedura speciale dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 è legittima solo in presenza di irreperibilità assoluta, ossia quando il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto e nel Comune non risultano più abitazione, ufficio o azienda a lui riferibili.
- La relata di notifica deve indicare le ricerche svolte dal notificatore per dimostrare l'effettivo trasferimento in luogo sconosciuto; la semplice mancata reperibilità non è sufficiente.
- L'utilizzo della procedura di notifica sbagliata rende invalida la notificazione dell'atto tributario presupposto.
- Se l'atto presupposto non è stato validamente notificato, il contribuente può contestare anche l'atto successivo, come cartella o intimazione di pagamento, deducendo il vizio derivato.
- Nel processo tributario d'appello le parti possono produrre nuovi documenti, anche quando tali documenti abbiano valore probatorio.
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