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Ordinanza

Ordinanza n. 2183/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del PEI redatto in data 31.10.2025 e di tutti gli atti successivi e susseguenti - nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo; - Di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi

Giustizia amministrativa202506511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Istanza della dirigente della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione volta a rinunciare all'incarico di commissario ad acta nominato con la sentenza n. 61/2026 e a ottenere la nomina di un diverso commissario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio originario aveva ad oggetto l'annullamento del PEI del 31 ottobre 2025 e il riconoscimento del diritto del minore a essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per tutta la durata dell'orario scolastico e per l'intero ciclo. Con sentenza in forma semplificata n. 61 del 5 gennaio 2026, il TAR aveva accolto il ricorso e, per l'ipotesi di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, aveva nominato quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico ha contestato la nomina deducendo l'incompetenza dell'ufficio da lei diretto, sostenendo che il ruolo spettasse all'USR Campania, rinunciando all'incarico e chiedendo la nomina di un diverso commissario ad acta. L'istanza è stata esaminata alla luce della precedente ordinanza n. 690 del 2 febbraio 2026 e di ulteriori ordinanze di identico contenuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente, richiamando integralmente, quale precedente, la motivazione dell'ordinanza collegiale n. 690/2026 e delle successive pronunce identiche. Il Collegio ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'attivazione, nel giudizio, del commissario ad acta nei termini richiesti dalla dirigente e ha confermato l'inammissibilità della richiesta di rinuncia all'incarico e di sostituzione del commissario. Ha disposto la comunicazione dell'ordinanza alle parti e alla soggetto istante. Ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli altri soggetti idonei a identificarli.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    nomina del Commissario ad acta

    La sentenza può disporre le misure necessarie per l'esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto il TAR aveva previsto la nomina condizionata alla mancata ottemperanza entro il termine indicato.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità del minore e degli altri dati idonei a identificarlo nella riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L'istanza con cui un soggetto designato in sentenza quale commissario ad acta contesta l'incarico e chiede la nomina di un diverso commissario è inammissibile quando non ricorrono le condizioni processuali e sostanziali per l'attivazione del commissario nel giudizio, secondo la disciplina stabilita dal giudice nella sentenza e già chiarita da precedenti ordinanze della medesima Sezione.
  • La nomina del commissario ad acta disposta direttamente nella sentenza può essere condizionata alla mancata ottemperanza dell'amministrazione entro il termine fissato dal giudice; prima dell'attivazione della funzione sostitutiva non può essere utilmente promossa un'istanza volta a modificarne il destinatario in assenza dei relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenza

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