Sentenza del 31/07/2019 n. 4853 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Irpef - solidarietà sostituto/sostituito - certificazione del sostituto di imposta delle trattenute operate - mancata allegazione da parte del sostituto - responsabilità - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di contestare al contribuente il mancato pagamento dell’IRPEF o la mancata prova delle ritenute subite, per il solo fatto che alla dichiarazione dei redditi non sia stata allegata la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta. Il contribuente sosteneva che non fosse esigibile la produzione di tale certificazione per dimostrare il rapporto tra sostituto e sostituito e l’avvenuta effettuazione delle ritenute.
La decisione
La pretesa nei confronti del contribuente è stata ritenuta non fondata. La mancata allegazione della certificazione del sostituto d’imposta non comporta, di per sé, la responsabilità del contribuente né consente di negare le ritenute subite. Il principio di solidarietà tra sostituto e sostituito opera soltanto fino al momento in cui il contribuente subisce la ritenuta; da quel momento, l’obbligazione tributaria relativa alle somme trattenute grava sul sostituto d’imposta. Una diversa interpretazione determinerebbe un’illegittima preclusione per il contribuente, privandolo delle somme già trattenute.
Norme richiamate
Art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973
La norma è richiamata in relazione alla responsabilità del sostituto e del sostituito per il pagamento dell’imposta. La responsabilità solidale non può essere fatta valere contro il contribuente dopo che questi abbia subito la ritenuta, poiché l’obbligo relativo alle somme trattenute ricade sul sostituto d’imposta.
Massime di principio
- Il contribuente non può essere penalizzato automaticamente per la mancata allegazione della certificazione del sostituto d’imposta, se dimostra comunque l’effettiva effettuazione delle ritenute con altri mezzi probatori ammissibili.
- Dopo l’effettuazione della ritenuta, il contribuente non deve corrispondere nuovamente le somme già trattenute; eventuali omissioni del sostituto devono essere contestate principalmente a quest’ultimo.
- La solidarietà tra sostituto e sostituito opera fino al momento della ritenuta, ma non consente all’Amministrazione di richiedere al contribuente importi che siano già stati materialmente trattenuti.
- La certificazione del sostituto costituisce un importante documento probatorio, ma la sua mancata produzione non dovrebbe determinare una preclusione assoluta quando l’avvenuta ritenuta possa essere provata altrimenti.
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