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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09254/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Lanusei che aveva respinto la loro richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro. Il sequestro riguardava un'imbarcazione e beni ivi rinvenuti (biancheria) nonché beni personali degli indagati (computer, telefoni, sim, carte di credito, denaro) eseguito a seguito dello sbarco di migranti. I ricorrenti deducevano: (i) incompetenza del Tribunale di Lanusei a decidere il riesame, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.; (ii) carenza di motivazione del provvedimento di sequestro e del decreto di convalida (denuncia di violazione degli artt. 253, 355 e 125 c.p.p.); (iii) eccesso di motivazione del Tribunale di Lanusei nell'indicare esigenze probatorie non prospettate dal pubblico ministero.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: l'art. 324, comma 5, c.p.p. attribuisce la decisione sulla richiesta di riesame al Tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (nel caso, il Tribunale di Nuoro). Ne è conseguito che il Tribunale di Lanusei era incompetente a decidere sul riesame. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Nuoro, funzionalmente competente per il riesame. Le altre doglianze (motivazione del sequestro, eccesso di motivazione) sono state assorbite e non esaminate nel merito.

Norme richiamate

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    Interpretato in senso restrittivo come norma che assegna esclusivamente al Tribunale del capoluogo della provincia, presso il quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, la competenza a decidere sulla richiesta di riesame; ne consegue l'incompetenza funzionale di un diverso Tribunale anche se competente per la cognizione del reato.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Riferito come norma sostanziale che punisce il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; il Procuratore aveva motivato il sequestro come relativo a beni costituenti "corpo del reato" utili alle investigazioni su tale fattispecie. La Cassazione non ha deciso sul merito della qualificazione del sequestro, limitandosi a questioni di competenza.

  • art. 253 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai requisiti formali e motivazionali del provvedimento di sequestro; la Corte non ha esaminato nel merito la presunta carenza di motivazione, avendo deciso per incompetenza funzionale.

  • art. 355 c.p.p.

    Richiamato in relazione al contenuto della motivazione del decreto di convalida; la Corte non si è pronunciata sul punto per effetto dell'assorbimento del motivo sulla competenza.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato con riferimento ai requisiti della motivazione in generale; non è stata data un'interpretazione sostanziale nel provvedimento impugnato per effetto dell'assorbimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma processuale relativa ai motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge: utilizzata dai ricorrenti per inquadrare le doglianze sulla motivazione e sulla competenza.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato ai fini della limitazione della riproduzione dei motivi nei ricorsi per cassazione; segnalato ma non oggetto di specifica interpretazione.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero in sede di cassazione: il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di incompetenza funzionale e la trasmissione degli atti a Nuoro.

Massime di principio

  • La competenza a decidere sulla richiesta di riesame di un decreto di convalida del sequestro si determina in base all'art. 324, comma 5, c.p.p.: decide il Tribunale del capoluogo della provincia dove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, indipendentemente dalla competenza territoriale ordinaria per la cognizione del reato.
  • Se il provvedimento di convalida è stato emanato da un ufficio del capoluogo provinciale, la parte che chiede il riesame deve proporre il riesame davanti al Tribunale di quel capoluogo; un diverso Tribunale locale è incompetente e la sua ordinanza può essere annullata per incompetenza funzionale.
  • La questione di competenza funzionale è rilevante e preliminare e, se fondata, può assorbire questioni relative alla motivazione o al merito del sequestro, determinando l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al giudice competente.
  • Nelle impugnazioni relative a sequestri probatori è opportuno eccepire tempestivamente la competenza in base all'art. 324 c.p.p. e documentare quale ufficio ha emesso la convalida (es. Procura/Tribunale di capoluogo), per evitare decisioni assunte da organi incompetenti.
  • Sebbene la Corte abbia qui deciso per incompetenza, le doglianze sulla motivazione del sequestro (richieste ai sensi degli artt. 253, 355, 125 c.p.p.) rimangono potenzialmente rilevanti e potranno essere riesaminate dal giudice funzionalmente competente una volta trasmessi gli atti.

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