Cassazione Civile, Ordinanza n. 17508/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia trae origine da un preliminare di compravendita immobiliare concluso per persona da nominare, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo. Il promissario acquirente, nei termini previsti, nominò come acquirente definitivo un terzo; versò l'intero prezzo concordato nell'ambito di accordi con la venditrice, la quale era esposta verso una banca ed aveva l'immobile gravato da ipoteca poi cancellata. Nonostante ciò, la venditrice non consentì la stipula definitiva. Il promissario acquirente chiese quindi l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e il risarcimento del danno. La venditrice eccepì, tra l'altro, la tardività della nomina del terzo, la nullità del preliminare per violazione del divieto di patto di quota lite, l'illiceità della causa, il dolo e la rescissione per lesione. Chiamò in causa il professionista che aveva curato la vicenda, chiedendo danni. Il professionista resistette, chiedendo il rigetto delle domande e, a sua volta, il compenso e il risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale dichiarò nullo il preliminare per violazione del divieto di patto di quota lite; in appello la Corte riformò parzialmente, dichiarando valido ed efficace il preliminare e poi, con sentenza definitiva, trasferì l'immobile ex art. 2932 c.c., riconobbe alcune somme dovute tra le parti e rigettò le domande risarcitorie reciproche. In cassazione l'erede della parte soccombente censurò la sentenza deducendo violazione dell'art. 2233 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non configurabile un patto di quota lite e nell'escludere l'applicabilità della norma al caso concreto e al professionista coinvolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile la costituzione del promissario acquirente intimato, perché effettuata con atto non qualificabile come controricorso. Nel merito ha rigettato il ricorso dell'erede ricorrente, ritenendo infondato l'unico motivo: ha affermato che il divieto di patto di quota lite previsto dall'abrogato art. 2233, terzo comma, c.c. aveva natura tassativa e non poteva essere esteso oltre i casi espressamente considerati; inoltre, nel caso concreto, il negozio non presentava alcuna correlazione tra il compenso del professionista e il bene litigioso o il risultato dell'attività, essendo mancato il legame con la retribuzione dell'opera professionale. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso la nullità del preliminare, ritenendo corretta anche l'affermazione secondo cui il divieto non si applicava al professionista in questione, che non aveva svolto attività di patrocinio giurisdizionale nella vicenda. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
consente l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di trasferimento immobiliare; la Corte d'appello lo ha applicato per trasferire il bene al promissario acquirente.
art. 1402 c.c.
richiamato dalla venditrice per eccepire la tardività della dichiarazione di nomina del terzo acquirente.
art. 2233, terzo comma, c.c.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni
nel testo originario era norma speciale e tassativa, applicabile ai patti che collegano il compenso professionale al bene o alla lite; non è estensibile oltre i casi previsti e presuppone un effettivo rapporto tra prestazione professionale e compenso o risultato.
art. 1440 c.c.
richiamato dalla parte per invocare, in subordine, il dolo incidente.
art. 1448 c.c.
richiamato per chiedere la rescissione per lesione ultra dimidium.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 370 c.p.c.
la costituzione dell'intimato è stata ritenuta inammissibile perché non contenuta in un valido controricorso.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
il controricorso deve contenere a pena di inammissibilità l'esposizione dei motivi di diritto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 4, L. n. 247 del 2012
Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa
richiamato solo in via sistematica per chiarire la ratio moderna del divieto di quota lite, coerente con la precedente disciplina.
Massime di principio
- Il divieto di patto di quota lite, nella disciplina previgente, ha natura tassativa e non può essere esteso analogicamente a soggetti o attività diversi da quelli espressamente considerati dalla norma.
- La nullità colpisce i patti che incidono sul compenso del professionista collegandolo al bene litigioso o al risultato pratico dell'attività, non qualsiasi negozio concluso in conflitto di interessi o in violazione del rapporto fiduciario.
- Per integrare un patto di quota lite non basta la mera esistenza di una controversia o di un bene oggetto di trattativa: occorre che la pattuizione retributiva del professionista sia effettivamente correlata alla lite, al bene controverso o all'esito dell'attività prestata.
- L'interpretazione del negozio e l'accertamento della sua concreta funzione economica spettano al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica.
- Il giudicato sostanziale opera solo se tra le due cause vi siano identità di soggetti, petitum e causa petendi; la sola analogia delle questioni giuridiche non è sufficiente a fondare l'efficacia preclusiva.
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