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Sentenza

Sentenza del 16/10/2019 n. 26140 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una variazione catastale conseguente a procedura DOCFA, contestando la carenza di motivazione, l'errata consistenza dell'immobile, l'attribuzione della categoria catastale D7 e la valutazione di mercato. In Cassazione ha inoltre sostenuto che il ricorso non fosse tardivo, poiché l'atto catastale non le era mai stato notificato e la conoscenza acquisita tramite una precedente sentenza o una successiva visura non poteva far decorrere il termine di 60 giorni. L'Agenzia ha contestato, con ricorso incidentale condizionato, la legittimazione della società a impugnare la rendita, sostenendo che tale legittimazione spettasse esclusivamente all'intestatario catastale, cioè il Demanio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto sia il ricorso principale della società sia quello incidentale dell'Agenzia, ma ha confermato comunque la decisione impugnata. Ha stabilito che, in assenza di notificazione dell'atto catastale, il termine di 60 giorni per ricorrere non decorre dalla conoscenza di fatto acquisita tramite altri atti o documenti, ma esclusivamente dalla notificazione legale. Tuttavia, ha ritenuto fondata la censura dell'Agenzia sulla carenza di legittimazione attiva: la società concessionaria, non essendo intestataria della partita catastale, non poteva impugnare direttamente la rendita e il classamento. Il ricorso originario è quindi rimasto inammissibile per difetto di legittimazione, sebbene per una motivazione diversa da quella posta a fondamento della decisione precedente. Le spese del giudizio di Cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 21

    Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

    Il termine per impugnare un atto tributario decorre esclusivamente dalla sua notificazione legale. La mera conoscenza dell'atto, acquisita attraverso sentenze, visure o altri documenti, non è sufficiente a far decorrere il termine.

  • Legge n. 342 del 2000, articolo 74

    Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale producono effetti giuridici nei confronti dei soggetti intestatari della partita catastale e devono essere notificati a tali soggetti. La legittimazione a impugnare direttamente la rendita spetta quindi all'intestatario catastale.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, comma 2

    Il soggetto passivo dell'imposta può non coincidere con l'intestatario catastale; tuttavia, l'interesse del soggetto passivo a contestare il classamento e la rendita è considerato temporaneo e di mero fatto e non gli attribuisce, in quanto tale, la legittimazione a impugnare direttamente l'atto catastale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, articolo 16

    La disciplina previgente conferma il principio secondo cui la decorrenza del termine per il ricorso tributario è collegata alla notificazione dell'atto.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater

    Poiché sono stati accolti sia il ricorso principale sia quello incidentale, non sono stati applicati gli ulteriori importi a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per gli atti tributari e catastali, il termine ordinario per ricorrere decorre dalla notificazione legale dell'atto, non dalla semplice conoscenza di fatto acquisita tramite visure, altri procedimenti o sentenze.
  • La mancata notificazione dell'atto non rende necessariamente irrilevante la pretesa: il contribuente può contestarla impugnando gli atti successivi che ne fanno applicazione, purché abbia legittimazione processuale.
  • La legittimazione a impugnare direttamente una rendita o un classamento catastale spetta, in via generale, al soggetto intestatario della partita catastale.
  • Essere proprietario di un interesse economico o essere soggetto passivo dell'imposta non è sempre sufficiente per impugnare direttamente l'atto catastale, soprattutto quando si tratta di un concessionario o di un detentore diverso dall'intestatario.
  • Prima di proporre ricorso è necessario verificare sia la prova della notificazione e la decorrenza del termine, sia la titolarità della legittimazione attiva; il rispetto del termine non sana il difetto di legittimazione.
  • Quando il soggetto interessato non è intestatario catastale, può essere opportuno coinvolgere o far agire l'intestatario della partita catastale, oppure contestare la rendita nell'ambito dell'impugnazione dell'atto impositivo che la utilizza, secondo le modalità consentite dalla normativa applicabile.

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