Sentenza del 09/02/2017 n. 221 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Associazioni sportive dilettantistiche - Cessazione dell'ente - Art. 2495 c.c. - Non applicabilità -Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l’applicabilità analogica dell’art. 2495 c.c. alle associazioni sportive dilettantistiche cancellate. La cancellazione o cessazione dell’ente deve quindi essere valutata sulla base della disciplina propria delle associazioni sportive e delle norme applicabili alla relativa forma giuridica, senza utilizzare automaticamente le regole dettate per le società di persone.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare analogicamente alle associazioni sportive dilettantistiche cancellate le norme previste dall’art. 2495 c.c. in materia di estinzione delle società e di responsabilità per i debiti residui. La questione è stata risolta negativamente perché le associazioni sportive dilettantistiche e le società di persone sono fattispecie giuridiche diverse e, inoltre, le associazioni sportive sono soggette a una disciplina specifica che non consente di estendere automaticamente la normativa societaria.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
La norma disciplina gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, ma non può essere applicata analogicamente alle associazioni sportive dilettantistiche, trattandosi di enti con natura e disciplina differenti.
Massime di principio
- Le norme previste per le società non si applicano automaticamente alle associazioni, anche quando l’ente sia stato cancellato o abbia cessato l’attività.
- L’analogia è esclusa quando esiste una differenza strutturale tra le fattispecie e l’ordinamento prevede una disciplina specifica per l’ente interessato.
- Per determinare gli effetti della cessazione di un’associazione sportiva dilettantistica occorre fare riferimento alla disciplina propria delle associazioni e alle eventuali norme speciali del settore sportivo.
- La cancellazione dell’ente non implica necessariamente l’applicazione del regime di responsabilità previsto per le società: bisogna verificare la forma giuridica dell’organizzazione, le regole statutarie e la normativa specifica applicabile.
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