Cassazione Penale, Sentenza n. 20321/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Palermo (01/10/2024) che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando le condanne per appropriazione indebita (art. 646 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.), nonché la responsabilità amministrativa di AGRIGAS ai sensi dell'art. 25‑bis D.Lgs. 231/2001. I motivi di cassazione contestavano: (i) la modifica del capo D) del decreto di citazione diretta e la presunta violazione delle norme processuali (art. 130 v. art. 516 c.p.p.); (ii) la carenza del requisito del possesso/interversione per l'art. 646 c.p.; (iii) l'insussistenza del soggetto passivo e la fungibilità del gas per escludere l'art. 515 c.p.; (iv) l'assenza di segni mendaci per l'art. 517 c.p.; (v) la prescrizione dei reati entro il 12/10/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il primo motivo (su art. 516 c.p.p.) è stato ritenuto privo di interesse perché la correzione richiesta dal P.M. aveva effettivamente ristretto l'ambito dell'accusa in modo favorevole ai ricorrenti. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili per varie ragioni: reiterazione di questioni di fatto già decise e non pertinenti al sindacato di legittimità; aspecificità e mancato confronto con la motivazione della Corte di Appello (in particolare con il richiamo all'art. 10, comma 3, D.Lgs. 128/2006 riguardo all'obbligo di restituzione delle bombole); introduzione in cassazione di ragioni nuove non svolte in appello; e manifesta infondatezza della censura sulla prescrizione. Conseguenze economiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili (con destinazione coerente alle domande: ENI contro Tuccillo; LIQUIGAS e BUTANGAS in solido contro entrambi). La sentenza impugnata resta quindi definitiva.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La Corte di merito ha ritenuto integrato il reato per l'interversione del possesso in capo a Tuccillo poiché le bombole, detenute nei locali di AGRIGAS e soggette all'obbligo di restituzione, sono state riutilizzate e rivendute senza autorizzazione
art. 515 cod. pen. (frode nell'esercizio del commercio)
Il reato è stato applicato non in relazione alla qualità intrinseca del gas (bene fungibile) ma rispetto alle caratteristiche essenziali delle bombole, al marchio e ai controlli di sicurezza che i consumatori si attendono; la consegna di bombole con marchi altrui e senza i controlli previsti è idonea a ingannare l'acquirente
art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
La Corte ha ritenuto configurabile la fattispecie in ragione dell'immissione sul mercato di bombole con marchi riconducibili ad altri operatori (e senza le verifiche associate), idonee a trarre in inganno il consumatore
art. 25‑bis e art. 25‑bis.1 D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)
La responsabilità dell'ente è limitata ai delitti tassativamente indicati dalla norma; la Corte ha escluso che l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) rientri tra i reati presupposto per la responsabilità da D.Lgs. 231/2001, ma ha confermato la responsabilità dell'ente con riferimento ai reati del commercio previsti nella disposizione ove pertinente
art. 130 cod. proc. pen. (correzione di errori materiali)
Il P.M. ha chiesto la correzione del capo della citazione diretta per eliminare un riferimento errato; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la correzione fosse sostanzialmente favorevole ai ricorrenti e quindi l'impugnazione in proposito priva di interesse
art. 516 cod. proc. pen. (correzione dell'imputazione)
Il ricorrente sosteneva che la correzione avrebbe dovuto seguire l'art. 516; la Corte ha invece escluso interesse a impugnare dato l'effetto favorevole già prodotto dalla correzione chiesta dal P.M.
art. 10, comma 3, D.Lgs. 128/2006
La norma impone l'obbligo di restituzione delle bombole GPL alle imprese proprietarie; la Corte di merito ha usato tale disposizione per motivare l'interversione del possesso e la configurabilità dell'appropriazione indebita
art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs. 206/2005 (definizione di consumatore)
La Corte ha richiamato la nozione normativa di consumatore per argomentare che gli acquirenti delle bombole potevano ragionevolmente confidare nel marchio e nei controlli delle società proprietarie; tuttavia ha rilevato che l'art. 515 c.p. tutela l'acquirente in senso più ampio e non richiede che sia consumatore nella definizione civilistica
art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (interesse ad impugnare)
Richiama il principio per cui l'impugnazione è ammissibile solo se idonea a conseguire un vantaggio concreto; qui la correzione favorevole operata dal P.M. ha tolto interesse alla censura
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per inammissibilità dell'impugnazione)
Consente alla Corte di Cassazione di condannare i ricorrenti alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per fissare €3.000 a carico di ciascun ricorrente
Massime di principio
- La correzione formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero che restringe l'accusa può eliminare l'interesse dell'imputato a impugnare quella correzione: se la modifica è favorevole, il motivo di cassazione relativo alla forma è spesso inammissibile per carenza d'interesse
- In cassazione non è possibile riproporre pedissequamente questioni di fatto già decise in appello: motivi che si limitano a una ricostruzione alternativa dei fatti o che non si confrontano con la motivazione di merito sono generalmente inammissibili per reiterazione o aspecificità
- Argomentazioni nuove o fondate su elementi non dedotti in appello non possono essere sviluppate per la prima volta in cassazione e saranno inammissibili; occorre esaurire le censure in sede di gravame
- La fungibilità del contenuto (es. gas) non esclude automaticamente la configurabilità di reati come la frode in commercio o la vendita con segni mendaci quando l'inganno riguarda l'unità materiale (bombola), il marchio, i controlli di sicurezza o le garanzie connesse al bene immesso nel mercato
- Per i reati di appropriazione indebita la valutazione della 'interversione del possesso' può fondarsi anche su obblighi normativi di restituzione (es. disposizioni specifiche sul detenimento di recipienti GPL): il quadro normativo può trasformare la situazione materiale in possesso del reo
- La responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è legata ai reati elencati come presupposto; l'inclusione o esclusione di un reato tra quelli presupposto è questione di stretta interpretazione normativa e può incidere sulla sfera dell'ente
- Questioni di prescrizione sopravvenute non possono sempre essere efficacemente rilevate in cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi originari: l'inammissibilità produce efficacia di cosa giudicata sulla sentenza impugnata
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