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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26398/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 3/10/2024 relativa a contestazioni per reato tributario (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il ricorrente deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato, sostenendo che la perizia contabile avesse formulato due ipotesi alternative e che la Corte avesse scelto la meno favorevole senza adeguata motivazione. Contestava inoltre che la sentenza si fosse basata su mere presunzioni tributarie e avesse ignorato costi effettivamente sostenuti, con conseguente errata determinazione dell'imposta evasa; faceva inoltre richiamo all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per una delle annualità (2013).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse adeguata e non viziata nei termini denunciati: il giudice di merito ha valutato la perizia contabile, escluso dal computo alcune operazioni riconducibili a entrate personali o incerte per mancanza di documentazione, e adottato la seconda ipotesi del perito (considerare versamenti ingiustificati sui conti correnti come ricavi non dichiarati). Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione sulla inverosimiglianza dei costi accertati dalla Guardia di Finanza alla luce dei ricavi e delle movimentazioni bancarie, ha utilizzato indici ISTAT di redditività e l'ultimo bilancio depositato per determinare l'incidenza dei costi sui ricavi, ed ha compiuto calcoli analitici per l'accertamento di IRES e IVA evase (elementi non specificamente contestati). Visto l'esito, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Rilevato come norma che definisce il reato tributario contestato; la Corte ha verificato il superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 5 sulla base della ricostruzione dei ricavi non dichiarati e della determinazione analitica dell'imposta evasa

  • codice penale

    Richiamato dal ricorrente come possibilità di applicazione (beneficio di riforma della pena) per una annualità; la Corte di Cassazione non ha dato seguito a tale rilievo perché il motivo principale era inammissibilità e la valutazione di merito non è stata ritenuta viziata

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    artt. 1, comma 1, lett. f) e 4

    Richiamati nel contesto del principio secondo cui, nella ricostruzione del reddito imponibile incrociando contabilità formale e 'in nero', i costi non contabilizzati concorrono solo se provati o altrimenti emergono allegazioni fattuali tali da offrire certezza o ragionevole dubbio sulla loro esistenza

  • codice di procedura penale

    Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • Corte costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio che, in assenza di colpa nella proposizione del ricorso, non si esclude di per sé l'ingiustizia della declaratoria di inammissibilità; comunque la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi tali da escludere la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza (Sez. 3)

    n. 2383 del 3/12/2024, Montoya

    Riferita per il principio secondo cui l'onere della prova dei costi non contabilizzati grava sull'imputato: costi non contabilizzati concorrono alla determinazione dell'imposta evasa solo se sostenuti da allegazioni fattuali che ne consentano la certezza probatoria o almeno un ragionevole dubbio

Massime di principio

  • Se la perizia contabile propone più ipotesi alternative, il giudice di merito può scegliere l'ipotesi che ritiene più attendibile purché motivi la scelta; non è necessario adottare l'ipotesi più favorevole all'imputato se la decisione è congruamente argomentata
  • In mancanza di allegazioni e prove contrarie, versamenti ingiustificati sui conti correnti possono essere considerati come ricavi non dichiarati
  • L'onere di allegare e provare l'esistenza di costi non contabilizzati grava sull'imputato; solo se fornite adeguate allegazioni fattuali il giudice è tenuto a tenerne conto nella ricostruzione del reddito imponibile
  • Il giudice penale non può condannare sulla base di mere presunzioni tributarie non motivate; è però legittimo l'uso di indici di settore, del bilancio e di calcoli analitici per stimare costi/ricavi e quantificare l'imposta evasa, se spiegati e coerenti con gli elementi probatori
  • La valutazione di merito sulla prova contabile (perizia, documenti, movimentazioni bancarie) è in genere riservata al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizio logico-giuridico evidente
  • In contestazioni su più annualità è possibile che la prescrizione estingua il reato per singoli periodi (come accaduto per il 2011), mentre per le altre annualità rimane possibile la condanna se la soglia è comunque superata
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese e, se sussistono i presupposti dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende

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