Cassazione Penale, Ordinanza n. 27364/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale, ritenendo corretta la declaratoria di prescrizione pronunciata dal Tribunale. La decisione si fonda sul rilievo che il termine prescrizionale risultava già decorso in base all'ultimo atto interruttivo richiamato, sicché la deduzione relativa al termine massimo per effetto della recidiva non era idonea a scalfire la statuizione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato, il Procuratore generale ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione. Il ricorrente ha sostenuto che, in presenza della contestata recidiva, il termine massimo di prescrizione sarebbe stato pari a 13 anni e 6 mesi e che, pertanto, alla data della sentenza il termine non sarebbe ancora maturato. La Corte ha invece rilevato che il giudice di merito aveva correttamente dichiarato la prescrizione, poiché era decorso il termine di nove anni dall'ultimo atto interruttivo indicato nel decreto di citazione del 16/10/2014, e ciò prima della sentenza del 10/01/2025; secondo la Corte, in tale situazione non rileva il diverso termine massimo invocato dal ricorrente.
Norme richiamate
prescrizione del reato
La Corte afferma che, una volta decorso il termine di prescrizione computato dall'ultimo atto interruttivo prima della sentenza, la declaratoria di estinzione del reato è corretta e non è decisivo il richiamo a un termine massimo diverso dedotto in ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della prescrizione del reato, rileva il decorso del termine calcolato dall'ultimo atto interruttivo fino alla data della decisione, ove tale termine risulti già spirato.
- La contestazione della recidiva non impedisce, di per sé, la declaratoria di prescrizione quando il termine di prescrizione applicabile risulti comunque maturato prima della sentenza.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a prospettare un diverso computo del termine massimo prescrizionale senza confrontarsi con la corretta individuazione del momento di maturazione della prescrizione già accertata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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